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Giudice di Pace di Trapani


Sentenza 28 novembre 2014, n. 462


Il Giudice di Pace di Trapani, nella persona del Dr. Giuseppe Migliore, ha pronunziato la seguente


SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 2156/2012 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, relativo all’anno 2012, posta in decisione all’udienza del 17.10.2014, vertente


TRA


P. Consulting S.a.s. di A. F. S. e C., corrente in Alcamo (TP), nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pieranna Filippi, sia unitamente che disgiuntamente all’Avv. Armando Buttitta, coma da mandato a margine dell’atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata in Trapani nella Via Giudecca n. 69, presso lo studio dell’Avv. Antonella Orlando;


ATTRICE-OPPONENTE


CONTRO


C*** F********, nata ad E**** il *******, residente in *******,    ed elettivamente domiciliata in T****** nella Via M******** n. 35, presso lo studio degli Avv.ti V******* M***** e S****** M****, i quali la rappresentano e difendono anche disgiuntamente in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;


CONVENUTA-OPPOSTA


Avente per oggetto: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..


CONCLUSIONI DELLE PARTI


All’udienza del 17.10.2014, i difensori  delle parti hanno concluso come da verbale in atti.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato in data 21/25.06.2012, la società P. Consulting S.a.s.,in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio innanzi a questo Giudice, la sig.ra C*** F********, a mezzo del quale proponeva opposizione all’esecuzione intrapresa dalla medesima nei confronti della società opponente, a mezzo un pignoramento mobiliare recante il n. RG. 331/11, avverso il quale è stata proposta opposizione attualmente pendente innanzi al Tribunale di Trapani, Sezione Esecuzioni,  nonché a mezzo pignoramento presso terzi, con il quale ha pignorato il credito vantato dalla opponente, nei confronti della società terza pignorata, N**** M****** S.r.l. e ciò in virtù del medesimo titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n.141/2009, resa dal Tribunale di Trapani, già Sezione distaccata di Alcamo, a mezzo della  quale veniva disposta  la condanna della società opponente al pagamento in favore della sig.ra C*** F******** delle spese di lite quantificate in €1.203,63 oltre IVA e CPA.


Spiegava la società attrice, che in esecuzione del predetto dictum, in data 13.12.2010, provvedeva ad effettuare in favore della sig.ra C*** F******** il pagamento mediante bonifico bancario, della somma complessiva di €1.689,89,comprensiva delle spese legali liquidate nella su citata Sentenza, unitamente agli accessori di legge.


Spiegava altresì, la società attrice, che pur avendo provveduto a pagare quanto dovuto alla sig.ra C*** F******** in data 24.02.2011, si vedeva notificato atto di precetto con contestuale titolo esecutivo, dell’importo di € 499,71, con il quale la sig.ra  C*** F********, intimava alla società P. Consulting S.a.s. il pagamento della somma sopra detta.


Precisava infine, che a fronte della illegittima e pretestuosa azione intrapresa dalla sig.ra C*** F********, a mezzo del proprio difensore, contestava quanto intimatole con nota raccomandata del 13.12.2010, versata in atti, precisando di avere già  provveduto regolarmente al pagamento delle spese  così come liquidate in Sentenza e a pagare in favore dell’erario la tassa di registrazione dovuta per la sentenza in questione. Per ultimo, precisava che all’esito della intercorsa corrispondenza, in atti versata, l’avv. M***** per conto della sig.ra C*** F********, provvedeva a richiedere il pagamento delle somme indicate nell’atto di precetto, oggetto lite, tranne le spese di registrazione della sentenza e del relativo diritto, limitando la intimazione di pagamento della somma di € 316,79.


Eccepiva pertanto la illegittimità della esecuzione intrapresa cumulativamente con i mezzi di espropriazione forzata contestati, in virtù di un credito non dovuto, per i motivi meglio spiegati nel proprio atto introduttivo in opposizione.


Nel merito,insisteva per la domanda di opposizione alle esecuzioni intraprese, invocando l’inesistenza del diritto vantato dalla sig.ra C*** F******** ad ottenere la somma intimata e conseguentemente chiedeva dichiararsi l’illegittimità e/o l’inefficacia delle azioni espropriative contestate, invocando la condanna della sig.ra C*** F******** alla restituzione delle somme pignorate percepite dalla N**** M****** Srl..


 Invocava per ultimo la temerarietà delle azioni promosse e la conseguente condanna della sig.ra C*** F********, al risarcimento dei danni in favore della società attrice, ex art 96 c.p.c. oltre al pagamento delle spese processuali sia della pregressa fase cautelare che del presente giudizio.


Si costituiva in giudizio la sig.ra C*** F********, contestando quanto eccepito e dedotto da controparte, chiedendo il rigetto della opposizione proposta per la infondatezza dei motivi posti a sostegno dell’azione in opposizione.


Chiedeva il rigetto della domanda formulata ex art.96 c.p.c e la condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio.


La causa veniva istruita mediante produzione documentale.


 Precisate  le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 17.10.2014.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Le argomentazioni avanzate dalla società P. Consulting  S.a.s., devono essere accolte per le seguenti brevi considerazioni:


Dall’esame della documentazione prodotta in atti, emerge che la pretesa creditoria azionata dalla sig.ra C*** F********, nei confronti della società attrice, è stata interamente soddisfatta, avendo la società P. Consulting S.a.s., provveduto ad onorare pienamente quanto dovuto alla convenuta C*** F********, (in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.141/09 resa dal Tribunale di Trapani), in data precedente alla notifica dell’atto di precetto alla medesima società attrice, come è bene documentato in atti.


La convenuta opposta, pone a fondamento all’asserito credito, l’importo di € 499,71, quale rimanente somma dovuta dalla società opponente a titolo di debito residuo, spese, compensi di precetto e successive, limitando per l’effetto l’intimazione di pagamento, ad eccezione delle spese di registrazione della Sentenza e del relativo diritto, al restante importo di € 316,79 per il quale ha pignorato beni in danno della società P. Consulting S.a.s. per un valore superiore dell’importo  del credito e delle spese di procedura.


A parere di questo Decidente, il modus operandi della sig.ra C*** F********, evidenzia un sospetto comportamento persecutorio nei confronti della società attrice, la quale è stata sottoposta a procedure esecutive per il recupero di un modestissimo credito, asseritamente vantato dalla sig.ra C***, senza che la stessa creditrice avesse sollecitato in alcun modo alla società debitrice il pagamento della somma controversa. Dall’inchiesta processuale, si ripete, è bene evidente che la società P. Consulting S.a.s. abbia spontaneamente pagato il proprio debito originato dalla precisata Sentenza.


Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che la sig.ra C*** F******** abbia tenuto un comportamento in dispregio del principio di lealtà processuale e di probità sancito dall’art.88 c.p.c., mirato al recupero di una modestissima somma di denaro non dovuta dalla società opponente, avendola già corrisposta, volontariamente nell’intero.


 Non appare necessaria alcuna ulteriore indagine al fine di ritenere infondata l’azione promossa dalla sig.ra C*** F********, sussistendo tutte le condizioni di legge per ritenere e dichiarare illegittimi i procedimenti di espropriazione della medesima intrapresi mediante il pignoramento  mobiliare azionato presso la sede della società attrice, ed il pignoramento presso terzi, azionato nei confronti della società N****  M****** S.r.l., per un credito vantato dalla P. Consulting S.a.s., in forza del medesimo atto di precetto notificato il 24.02.2011 e pertanto devono essere annullati e ritenuti privi di qualsivoglia effetto giuridico nei confronti della società opponente.


Conseguentemente, la sig.ra C*** F********, dovrà restituire tutte le somme pignorate, ivi comprese le spese di procedura, percepite dalla N**** M****** S.r.l. a mezzo del pignoramento presso terzi promosso nel procedimento di esecuzione n. 481/11 R.G., presso il Tribunale di Trapani, già Sezione distaccata di Trapani.


Ritenuto il comportamento processuale della sig.ra C*** F******** in dispregio del principio sancito dall’art.88 c.p.c., condanna la medesima convenuta sig.ra C*** F********, al risarcimento dei danni nei confronti della società P. Consulting S.a.s., ex art 96 c.p.c., per avere agito in mala fede, che ritiene equo determinare nella misura di € 500,00. Sussistono giusti motivi per condannare  la convenuta opposta, sig.ra C***  F********, al pagamento delle spese processuali, nei confronti della società attrice che si liquidano come da separato dispositivo.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Trapani, definitivamente pronunciando, così provvede:


1) Accoglie la domanda formulata dalla società opponente P. Consulting S.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per l’effetto dichiara illegittime le procedure esecutive azionate dalla sig.ra C*** F******** in danno della società opponente a mezzo pignoramento mobiliare recante il n. R.G. 331/11 ed il pignoramento presso terzi, recante il R.G.ES. 489/11 azionati innanzi al Tribunale Civile di Trapani, già Sezione distaccata di Alcamo, dichiarandoli altresì nulli e privi di qualsivoglia efficacia giuridica; conseguentemente condanna la sig.ra C*** F******** alla restituzione delle somme pignorate, ivi comprese le spese di procedura percepite dalla N**** M****** S.r.l. a mezzo detta espropriazione presso terzi


2) Accoglie la domanda della società P. Consulting S.a.s., ex art 96 c.p.c e per l’effetto condanna la sig.ra C*** F******** al risarcimento dei danni nei confronti della società opponente che liquida in via equitativa in complessivi € 500,00;


3) In ossequio al principio della soccombenza, condanna la sig.ra C*** F******** a rifondere le spese di procedura in favore della società  P. Consulting S.a.s., che si liquidano in complessivi € 644,00 ivi comprese spese borsuali oltre al rimborso spese forfettarie in misura del 15%  del compenso, IVA e CPA.


Così  deciso in Trapani: 28.11.2014. 

 

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