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L’emergenza Covid 19 ha aggravato la situazione di tante famiglie e di tanti piccoli imprenditori che hanno visto ridursi drasticamente il reddito e, per tali motivi, si sono trovati in situazioni di indebitamento. Per risolvere e venire incontro a queste persone lo Stato è intervenuto su una legge la 3/2012 sul sovraindebitamento, detta anche Legge “Salva suicidi” con la nuova legge 176/2020, che estende l’applicazione ad altri soggetti.

Ne parliamo oggi con l’avvocato Antonia Maria Fadda, del Foro di Taranto, “Gestore della Crisi da sovraindebitamento”, cercando di fornire all’utenza tutta una serie di informazioni utili.

 

Buongiorno avvocato, spieghiamo anzitutto cos’è il sovraindebitamento e chi è il “Gestore della crisi da sovraindebitamento”?

Il sovraindebitamento è una situazione di cronica difficoltà ad adempiere le obbligazioni assunte da parte del debitore, ovvero la sua definitiva incapacità di adempierle; il soggetto, quindi non è più in grado di pagare i propri debiti per intero perché i debiti sono superiori ai propri redditi ed ai beni di cui dispone.

Per aiutare il soggetto sovraindebitato la legge 3/2012 ha creato una figura professionale altamente qualificata, il “Gestore della crisi” che assiste il debitore nella predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti.

 

Chi può usufruire della legge sul Sovraindebitamento?

Il ventaglio dei soggetti individuati dalla legge è molto ampio e comprende tutti i soggetti non fallibili, ossia i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici, gli imprenditori agricoli, gli enti non commerciali, come ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative, le start-up innovative, i piccoli imprenditori commerciali e, soprattutto, il consumatore ossia la persona fisica che ha assunto debiti personali, debiti cioè non legati all’attività professionale eventualmente svolta. Tutti questi soggetti possono chiedere di attivare la procedura di sovraindebitamento.

Il soggetto sovraindebitato potrà pagare soltanto una parte dei suoi debiti, ovviamente ricorrendo determinati presupposti.

 

Come si attiva la procedura di sovraindebitamento?

Il debitore sovraindebitato può rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi presente presso gli Ordini professionali degli avvocati o dei commercialisti o presso le Camere di Commercio, gli enti locali o i Segretariati sociali ovvero al Tribunale perchè nomini un professionista qualificato che svolga le funzioni di Gestore della crisi appunto, assistendolo nella procedura, ovvero nella predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito che gli consenta di sanare i propri debiti pagando solo ciò che può pagare.

 

avv. Antonia Maria Fadda

Come si svolge la procedura?

Occorre premettere che la legge prevede non una, ma tre distinte procedure accessibili ai debitori, ovvero, il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio.

 

Perché ci sono tre procedure, in che cosa si differenziano?

Ci sono tre procedure perché diversi sono i presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione; mi spiego meglio: sul piano soggettivo il piano del consumatore si rivolge, appunto, al consumatore, cioè quel soggetto che ha contratto debiti per scopi personali, ossia per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; ad esempio, un soggetto che ha contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto della casa, oppure ha acceso un finanziamento presso una Banca, magari con cessione del quinto dello stipendio e, per svariate ragioni, non riesce più a pagare. In questi ed altri casi, il soggetto consumatore potrà accedere al Piano del consumatore che gli consentirà di estinguere il debito. L’accordo con i creditori, si rivolge, invece, a quei debitori che hanno anche debiti contratti nell’ambito dell’attività professionale svolta, quindi debiti di natura mista, personali e legati ad esempio all’attività imprenditoriale, commerciale svolta e come dice la parola stessa, presuppone, a differenza del Piano del consumatore, un accordo preventivo con chi vanta un credito nei confronti del soggetto sovraindebitato, ossia con i creditori. La liquidazione del patrimonio è invece una alternativa al Piano del consumatore ed all’Accordo con i creditori. Il debitore in stato di sovraindebitamento, appartenente alle due categorie precedenti, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, ossia la vendita di tutti i suoi beni (ad eccezione di quelli impignorabili e di quelli necessari al sostentamento suo e della sua famiglia) e la cessione dei suoi crediti. A differenza del Piano e dell’Accordo, nella Liquidazione del patrimonio non è previsto un piano di ristrutturazione del debito, ma solo la formazione dello stato passivo da parte del liquidatore nominato dal Giudice e la conseguente vendita dei beni del debitore con distribuzione del ricavato tra i creditori.

In tutte e tre le procedure il debitore otterrà il risultato dell’”esdebitazione” ossia sarà liberato definitivamente dei debiti esclusi dalle procedure ma mentre nel Piano e nell’Accordo tale effetto è automatico, nella Liquidazione è subordinato a talune condizioni.

 

Queste procedure si riferiscono tutte a soggetti che sono sovraindebitati cioè hanno debiti che superano le proprie attività, le proprie disponibilità economiche e che, quindi, possono pagare soltanto una parte, a volte minima dei debiti. Cosa succede se un soggetto non avesse nulla da poter offrire ai creditori, ovvero se non avesse i mezzi per pagare neanche in parte i propri debiti? La legge 3/12 può comunque aiutarli?

Grazie per questa domanda perché mi dà l’opportunità di parlare della novità introdotta dalla legge 176/2020 all’interno della legge 3/12 sul sovraindebitamento, a mio avviso più importante e innovativa, che darà uno spiraglio di luce ai soggetti più poveri sommersi dai debiti. Sto parlando dell’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente. Il debitore incapiente è quel soggetto meritevole, la cui situazione debitoria accumulata non sia riconducibile, cioè, a suoi comportamenti gravi o incauti che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, cioè né redditi né beni, nemmeno in prospettiva futura. Questo soggetto potrà ottenere il risultato di cancellare i propri debiti, anche per l’intero importo; nell’eventualità, poi, che nei quattro anni successivi all’esdebitazione gli sopravvengano utilità rilevanti, ovvero beni e redditi, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, tali utilità potranno essere messe a disposizione dei creditori. È chiaro che in questo caso dovrà sempre tenersi conto di ciò che serve al debitore per vivere, una volta detratte le somme necessarie per il sostentamento suo e della propria famiglia e ciò che residua potrà andare a coprire i debiti.

 

Infine una curiosità: come mai questo strumento legislativo non viene molto utilizzato?

Sostanzialmente perchè la legge sul Sovraindebitamento è una normativa che, nonostante appartenga al lontano 2012, ancora in pochi purtroppo conoscono, quand’anche potrebbe, davvero, rappresentare un’ancora di salvezza per tante persone che sono in difficoltà e non vedono una via d’uscita. Naturalmente tanto altro ci sarebbe da dire anche perché ogni singolo caso di sovraindebitamento ha delle particolarità a cui potrei rispondere individualmente solo, dopo aver esaminato le singole carte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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