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Il contribuente che non si oppone subisce il pignoramento delle somme depositate in banca anche se il bollo è prescritto.

Se non hai pagato il bollo auto potresti subire un prelievo diretto sul tuo conto corrente da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione, anche se il debito è ormai caduto in prescrizione. Difatti, a meno che non ci si opponga alla cartella esattoriale nel termine di 60 giorni, l’esattore ha il potere di eseguire un pignoramento presso terzi senza alcun controllo preventivo da parte del giudice. La verifica sulla legittimità della procedura viene rimessa unicamente all’iniziativa del contribuente che potrebbe anche decidere di soccombere a causa della mancanza di disponibilità economiche per presentare il ricorso. Possibile? Assolutamente sì: è infatti questa la regola nel caso di

pignoramento del conto corrente da parte dell’Agente della riscossione anche nel caso di bollo auto, che trova una eccezione solo nel caso in cui il reddito pignorato sia costituito da una pensione. Vediamo nel dettaglio cosa succede, quindi, per chi non paga il bollo auto e ha quindi degli arretrati.

Le incertezze del bollo auto

Il bollo auto è un’imposta che ha sempre generato molta confusione nei contribuenti. Chi non è pratico di adempimenti fiscali spesso confonde il versamento del bollo con l’assicurazione obbligatoria e, dopo aver regolarizzato la polizza annuale, omette invece gli oneri tributari.

Vi sono rari casi in cui il bollo auto non si paga. In tutti gli altri chi non è in regola con il bollo degli anni precedenti può comunque continuare a circolare ma riceve un avviso di accertamento da parte della Regione (nelle Regioni a Statuto speciale la competenza è invece dell’agenzia delle Entrate). Ad esso segue la cartella di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione. Nel caso della mancata copertura assicurativa, invece, scatta subito il divieto di circolazione; invece nel caso del bollo, il divieto di circolazione può derivare solo dall’eventuale

fermo auto che l’Agente della Riscossione potrebbe iscrivere al fine di recuperare gli importi; ma prima che ciò avvenga possono trascorrere anni.

Qui subentrano altre due incertezze. La prima riguarda i termini di prescrizione. Ci sono giudici secondo cui la prescrizione della cartella esattoriale per bollo auto è di 10 anni; per altri è di 5; per altri ancora è di 3. Le Sezioni Unite della Cassazione, nello scorso novembre, hanno detto che il termine di prescrizione valido per il bollo auto è sempre di 3 anni (decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del pagamento); ma c’è ancora qualche tribunale che decide diversamente. E questo non giova a fare chiarezza sul tributo.

Il secondo problema riguarda il termine di decadenza che spesso viene confuso con quello di prescrizione ma che ha natura diversa. La legge impone all’Agenzia Entrate riscossione di notificare la prima cartella per bollo auto entro massimo 2 anni da quando la Regione ha iscritto a ruolo il tributo non versato dal contribuente (tale indicazione viene data nel dettaglio della cartella stessa). Se lo fa dopo, la cartella è illegittima. L’effetto è identico a quello della prescrizione: il contribuente non deve pagare, ma in entrambi i casi deve fare ricorso al giudice per ottenere l’annullamento della richiesta di pagamento. Se non lo fa, la cartella si “solidifica”, diventa cioè definitiva e, anche se illegittima, va onorata.

Internet e le dichiarazioni del precedente Governo hanno poi amplificato la bufala dell’abrogazione del bollo auto. Per chi si chiede se il bollo auto è ancora in vigore (e sono in molti a farlo) la risposta è purtroppo positiva.

Il prelievo diretto dal conto corrente

Veniamo ora al «super potere» che la legge attribuisce all’Agente della Riscossione quando si tratta di pignorare il conto corrente del debitore. Lo fa con un atto notificato tanto al debitore quanto alla banca, con cui intima a quest’ultima di trattenere le somme pignorate e di versarle direttamente sul proprio conto se il contribuente non pagherà entro 60 giorni. Questa la particolarità rispetto al pignoramento ordinario fatto da terzi: la procedura si svolge a tre, ossia tra l’Esattore, la banca e il contribuente (che spesso sta a guardare). Non c’è quindi il controllo di un giudice a verificare se l’importo per il quale il fisco agisce è prescritto o meno. Risultato: se il contribuente – errando – dovesse ritenere che la pretesa dell’Agente della Riscossione è legittima, perché si basa sulle poche sentenze che fissano in 10 anni il termine di prescrizione, questi subirebbe il

prelievo diretto dal conto corrente benché non debba pagare (stando alle Sezioni Unite). Perché il giudice possa intervenire e bloccare il pignoramento è necessario che il soggetto pignoramento si opponga, azioni il giudizio, anticipi i soldi e faccia valere la prescrizione. Ma perché ciò avvenga è necessario anche che sia informato, cosa che spesso non succede.

Facciamo un esempio per chiarire meglio come stanno le cose. Immaginiamo che una persona riceva, nel 2018, un pignoramento per un bollo auto del 2011, iscritto a ruolo nel 2012 e la cui prima cartella di pagamento è stata ricevuta nel 2014. In questo auto è intervenuta sia la prescrizione (3 anni) che la decadenza (2 anni). Il contribuente però non è al corrente di ciò perché ha sentito dire che il bollo si prescrive in 10 anni. Così non fa opposizione al pignoramento. Subisce quindi il prelievo dal conto corrente senza alcun giudice che accerti l’irregolarità della procedura.

L’errore di fondo di tutto questo sistema sta in questo: l’Agente della riscossione, che agisce per conto della pubblica amministrazione, dovrebbe essere il primo a garantire la legalità dei propri procedimenti di riscossione esattoriale, in quanto rappresenta lo Stato. Proprio sulla scorta di questa convinzione il legislatore gli ha consentito dei super poteri di azione senza controllo del tribunale. Eppure non è così e, nonostante le Sezioni Unite della Cassazione continua a sostenere una tesi di parte, peraltro ormai superata, a tutela dei propri interessi e non della legalità.

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