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Applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali: le più recenti pronunce giurisprudenziali.

Applicabilità della sospensione feriale dei termini

Il regime della

sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l’inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto.

(Nella specie, la S.C. ha escluso l’applicabilità del regime della sospensione feriale dei termini al giudizio sorto, al momento della distribuzione delle somme pignorate in danno del debitore, tra il creditore procedente e la creditrice intervenuta in ordine al diritto di quest’ultima di partecipare alla predetta distribuzione, evidenziando come le domande di accertamento dell’esistenza e dell’opponibilità del credito per cui la creditrice era intervenuta nel processo esecutivo – in virtù della contestata simulazione o dell’inefficacia degli accordi da questa stipulati con il debitore in sede di separazione coniugale – fossero state formulate allo scopo di ottenere l’esclusione della creditrice dalla distribuzione della somma ricavata e, dunque, costituissero un presupposto per la decisione dell’opposizione esecutiva).

Cassazione civile sez. VI, 02/05/2022, n.13797

Revoca della dichiarazione di fallimento

Il provvedimento del giudice delegato con il quale, a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento, viene determinata l’entità delle spese da porre a carico del creditore istante costituisce un atto sostanzialmente ricognitivo, regolante la fase di chiusura del procedimento, che può essere assimilato ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.

Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 36 bis l.fall., il giudizio di reclamo contro la menzionata statuizione del giudice delegato, assumendo una funzione sostitutiva dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., è sottratto, come quest’ultima, alla sospensione feriale dei termini processuali.

Cassazione civile sez. I, 04/01/2022, n.121

Riduzione sospensione termini processuali nel periodo feriale

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l’art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2022, n.8722

Opposizione a precetto e sospensione feriale dei termini processuali

Nella causa di opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata non trova applicazione, la sospensione feriale dei termini processuali rientrando, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 3 e dell’ordinamento giudiziario, art. 92

Corte appello Milano sez. III, 13/10/2021, n.2935

Sospensione feriale dei termini nei procedimenti relativi all’amministrazione di sostegno

In tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per i procedimenti indicati dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, deve essere applicata a controversia concernente l’autorizzazione del

giudice tutelare all’amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell’amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto.

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12801

Amministrazione di sostegno e avvio del procedimento di divorzio: inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali

Ha natura decisoria l’autorizzazione con la quale il giudice tutelare consente all’amministratore di sostengo di agire in nome e per conto dell’amministrato al fine di avviare il procedimento di divorzio. Si tratta, infatti, di un atto che esula dalla semplice gestione del patrimonio e che amplia i poteri dell’amministratore di sostegno incidendo su diritti soggettivi personalissimi. Per tale motivo alle relative controversie non si applica la sospensione feriale dei termini processuali. Ad affermarlo è la Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso presentato dai familiari dell’amministrato, poiché notificato (22 ottobre 2019) oltre il termine lungo semestrale (30 settembre 2019) decorrente dalla data della pronuncia della Corte d’appello.

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12801

Sospensione feriale dei termini processuali: si applica alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento?

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio.

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, n.24019

Giudizi di opposizione all’esecuzione

Le cause di opposizione all’esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all’opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione.

(Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla previsione dell’art. 96 c.p.c. la richiesta, avanzata dalla parte contro l’agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da una illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria rispetto a quella, principale, di opposizione all’esecuzione concernente le cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta).

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n.20354

Abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni

Con riguardo al termine “lungo” di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (nella sua originaria formulazione), è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014, dovendosi escludere che l’abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, “ivi” previsto, determini una compressione del diritto di difesa delle parti e del principio del giusto processo, in ragione dell’inequivocabile interpretazione della norma, applicabile, in assenza di disciplina transitoria, a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dell’oggettiva ampia durata del termine in questione.

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, n.18485

La sospensione feriale

Al termine semestrale contemplato dall’art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per l’azione del conduttore diretta a ripetere le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, si applica, per la necessaria tutela del diritto di azione ex art. 24 Cost., la sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in considerazione della brevità della durata del termine e del rilievo che la possibilità di agire in giudizio costituisce l’unico rimedio per far valere il diritto.

Tribunale Roma sez. VI, 06/03/2020, n.4972

Giudizio di opposizione all’esecuzione: applicabilità sospensione feriale dei termini

Il giudizio di opposizione all’esecuzione è sottratto alla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l’esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l’opponente abbia chiesto accertarsi l’invalidità.

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, n.3542

Ricorso straordinario per Cassazione in ambito fallimentare e concordatario

Il termine per proporre ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è oggetto, per la generale previsione introdotta dall’art. 36-bis l. fall., alla sospensione feriale ex art. 3 l. n. 742 del 1969, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale.

Il principio trova applicazione anche in ambito concordatario, ove, al pari di quanto avviene in sede fallimentare, il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell’attivo messo a disposizione dei creditori, da cedersi secondo le modalità previste dall’art. 182 l. fall., ha funzione sostitutiva delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (artt. 615 e 617 c.p.c.), per le quali la legge (art. 3 l. n. 742 del 1969, che richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario) pone una eccezione alla regola della sospensione.

Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, n.3023

Termine per impugnare: la sospensione feriale

In virtù dell’art. 1 l. n. 742/1969, laddove il termine per impugnare inizi a decorrere durante il periodo di sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto di ogni anno), l’inizio della decorrenza è differito alla fine del predetto periodo.

Corte appello Brescia sez. II, 23/01/2020, n.91

Quando non si applica l’esclusione della sospensione feriale delle indagini preliminari?

La deroga prevista dall’art. 240-bis, comma 2, disp. att. c.p.p., nella parte in cui prevede l’esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata – nozione che identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse – non è applicabile al mero concorso di persone nel reato, ancorché aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, c.p., nel quale manca il requisito dell’organizzazione. (Fattispecie in tema di concorso in omicidio e tentato omicidio aggravati dal fine di agevolare un clan mafioso).

Cassazione penale sez. II, 14/01/2020, n.6996

Processo interrotto per morte della parte

Il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell’art. 303, comma 2, c.p.c., con atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, ha natura processuale, e come tale è soggetto all’ordinaria sospensione feriale.

Cassazione civile sez. II, 08/01/2020, n.138

Ricorso straordinario al Capo dello Stato

Benché il ricorso straordinario al Capo dello Stato abbia natura di rimedio giustiziale sostanzialmente equiparabile ad un « giudizio », non essendo necessario, per la sua presentazione, il patrocinio di un avvocato, deve escludersi l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, prevista per la necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 31/12/2019, n.1104

Quando la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini

In sede di opposizione all’esecuzione, ove l’opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell’opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale; al contrario, la detta sospensione non opera nell’ipotesi di rigetto dell’opposizione, in quanto esclusivamente l’esito positivo dell’impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell’esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d’appello od a quello di rinvio.

Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, n.33728

Condominio: l’impugnazione delle delibere è soggetta a sospensione feriale

L’impugnazione delle delibere assembleari ex art. 1337 c.c. è soggetta ai termini di sospensione feriale.

Corte appello Firenze sez. I, 18/10/2019, n.2501

Controversie cumulate per connessione

Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all’applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l’operare di due regimi distinti, né l’inoperatività della sospensione per tutte le controversie, potendo l’impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento a entrambe le domande connesse.

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, n.26528

Durante il periodo feriale spetta l’indennità forfettaria?

Con riferimento al periodo di sospensione feriale dei termini, l’attività di effettivo servizio, in relazione al quale l’indennità forfettaria ai sensi della l. n. 374/1991, art. 11, comma 3 risulta dovuta, non può che identificarsi in quella in cui il singolo magistrato onorario sia chiamato sulla base dei provvedimenti di turnazione, adottati dal coordinatore dell’uffici, che individui per ciascun appartenente ad esso, i periodi di astensione e di persistente svolgimento delle attività a provvedere alla trattazione di quegli affari penali e civili che, a norma degli artt. 91 e 92 r.d. n. 12/1941, sono sottratti all’applicazione della disciplina recata dalla l. n. 742/1969.

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25767

Controversie di lavoro: esclusione sospensione feriale

L’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione.

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14367

Sospensione feriale dei termini: inapplicabilità

In appello, la facoltatività della proposizione della domanda cautelare nel periodo feriale vale nella sola ipotesi in cui l’istanza cautelare sia abbinata all’impugnazione della sentenza di primo grado, e non anche nel caso di impugnazione dell’ordinanza cautelare di primo grado, poiché in tale fattispecie i contenuti dell’atto di appello sono esclusivamente di tipo cautelare e quindi a tale natura deve conformarsi il regime processuale ad esso applicabile, anche per ciò che concerne i termini di impugnazione stabiliti a pena di decadenza.

Consiglio di Stato sez. III, 14/11/2019, n.5647

Processo tributario: recupero aiuti di Stato illegittimi e sospensione feriale termini processuali

Nel processo tributario l’art. 47-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 che contempla la dimidiazione dei termini nel giudizio di appello in tema di recupero degli aiuti di Stato illegittimi, nel precisare che restano invece fermi i termini per la proposizione del ricorso fa riferimento alla disciplina normativa ordinariamente applicabile nella sua interezza, con conseguente operatività della sospensione feriale dei termini processuali.

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, n.32300

Sospensione feriale dei termini: fondamento e limiti

Ai sensi dell’art. 47 bis, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 59 del 2008, conv., con modif., in l. n. 101 del 2008, nelle controversie aventi per oggetto il recupero degli aiuti di Stato la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali è inapplicabile solo nell’ipotesi nella quale venga pronunciata un’ordinanza di sospensione dell’efficacia del titolo emesso per il recupero di un aiuto di Stato, in esecuzione di una decisione della Commissione europea che ne ha dichiarato l’incompatibilità con il mercato comune, trattandosi di provvedimento avente funzione cautelare, e limitatamente al termine di efficacia di detta ordinanza.

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2018, n.26442

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