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Nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023 è stata pubblicata la legge n.6/2023, di conversione, con modificazioni, del decreto 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, cosiddetto DL Aiuti Quater.

L’articolo che ci interessa maggiormente è il n.9, rubricato “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico“, e riguarda il Superbonus e tutti gli altri bonus, visto che si va a toccare sia il ‘calo’ al 90% della maxi-agevolazione edilizia sia il tema della cessione dei crediti, delle nuove garanzie SACE e anche qualcosa in materia di proroga del 110% per i lavori in zona sismica e quelli effettuati dalle ONLUS ‘socio-sanitarie’ sulle strutture ospedaliere.

Ma vediamo tutto andando per ordine, ricordando che la legge entrerà in vigore una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale (che avverrà a strettissimo giro).

Superbonus: riduzione da 110 a 90%

L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento.

Il comma 2 dell’articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione, ma questo comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione, con la Manovra finanziaria (Legge di Bilancio 2023) che è poi intervenuta in tal senso.

La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari (con SAL 30% entro il 30/9/2022) e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90% anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.

In particolare, la norma, lettera a), numero 1), diminuisce la detrazione portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.

Ne avevamo comunque scritto in maniera approfondita nell’analisi del DL 176/2022 ‘originale’.

Tutta questa parte era già compresa infatti nel primo testo: come evidenziato dal dossier ufficiale della Camera al provvedimento, viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale (al 90%) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

In particolare (numero 3)), viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch’esso dal decreto in esame), non superiore a 15.000 euro.

Superbonus ancora al 110% in zona sismica e per le ONLUS e APS socio-sanitarie

La lettera c) interviene, integrandolo, sul comma 8-ter dell’articolo 119 che riconosce ai soli interventi fiscali ecobonus e sismabonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

La norma aggiunge un nuovo periodo all’articolo stabilendo che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, anche per gli interventi ivi contemplati e sostenuti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

Attenzione ai requisiti che devono possedere queste associazioni e ONLUS:

  • svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
  • sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore (1 giugno 2021) della disposizione in esame.

Reddito di riferimento per Superbonus unifamiliari al 90%: novità

Il comma 1-bis inserisce nel testo del decreto legge n. 34 del 2020, dopo la Tabella 1, la Tabella 1-bis di cui all’Allegato 1 annesso al presente decreto (sopra descritta alla lettera b)) necessaria per determinare il reddito di riferimento da calcolare ai fini dell’utilizzo della proroga sugli interventi realizzati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche disposta dal nuovo terzo periodo del comma 8-bis.

Cessionari: aumento capienza fiscale e 10 anni per la fruizione dei crediti

Il comma 4, prevedendo la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale da parte del cessionario, aumenta la capienza fiscale dei soggetti coinvolti nella cessione del credito (banche, intermediari, imprese e contribuenti) che possono usufruire della quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno entro il 31 dicembre del decimo anno successivo.

In particolare, si stabilisce che per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus in deroga a quanto previsto all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del DL 34/2020 (ovvero che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.

Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Una cessione del credito in più

Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, modifica il comma 1, lettere a) e b) (rispettivamente in materia di contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante) dell’articolo 121 DL Rilancio.

La disposizione introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, passando da due a tre, della detrazione a favore di intermediari qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In totale, quindi, i passaggi saranno 4: dopo la prima, cioè, se ne potranno effettuare 3 (prima erano 2) ma solo a quei soggetti sopracitati (banche e similari).

Il comma 4-ter, anch’esso inserito in sede referente, chiarisce che le disposizioni introdotte al comma 4-bis si applicano anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione.

La garanzia SACE alle banche per i prestiti alle imprese

Il comma 4-quater, inserito durante l’esame in sede referente, prevede inoltre l’intervento di SACE a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del superbonus.

Nel dettaglio: la SACE può concedere le garanzie introdotte dall’articolo 15 del decreto legge n.50 del 2022 alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita delle imprese con sede in Italia.

Le imprese ‘da finanziare’ devono però rientrare nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che realizzano interventi rientranti nella disciplina prevista dal Superbonus.

La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.


IL TESTO DEFINITIVO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL AIUTI-QUATER, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, E’ SCARICABILE IN FORMATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE ASSIEME AL TESTO COORDINATO TRA DECRETO E LEGGE DI CONVERSIONE.

 

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