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Il Dott. Leonardo Gesù, nel suo approfondimento di oggi, torna sull’argomento de:
“L’infortunio in itinere nel contesto delle attività previste dai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) ai sensi del DL n.48/2023 (cosiddetto “decreto lavoro”), convertito con modificazioni in legge n.85/2023“.

Il contributo prende in esame gli articoli 17 e 18 del D.L. n. 48 del 2023 (conv. con modifiche in legge n. 85/2023) che disciplinano ulteriori tutele prevenzionistiche e assicurative riconosciute al personale lavoratore anche con riferimento all’ambito scolastico e nello specifico la tutela infortunistica per gli studenti che partecipano alle esperienze “on the job” previste dai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Viene approfondita soprattutto la fattispecie accidentale, più propriamente definita infortunio in itinere, all’interno dell’area più ampia degli infortuni sul lavoro.

Infatti, limitatamente all’anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela nei confronti degli infortuni occorsi agli studenti durante il tragitto tra scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.

Ai fini della tutela e dell’indennizzabilità del c.d. “infortunio in itinere” sono necessarie alcune condizioni relative al tragitto che il lavoratore (id est ora lo studente in attività “on the job”) compie nello spostamento:

  1. dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa;
  2. da un primo luogo di lavoro (es. plesso scolastico A) ad un altro (es. plesso scolastico B) qualora il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti lavorativi;
  3. dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa qualora non sia presente una mensa all’interno dell’azienda.

Il Dott. Gesù, nel suo approfondimento, esamina tutti i casi particolari in cui l’infortunio si verifica e anche le tipologie di mezzo utilizzate nell’evento.

Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
___________
Contributo a cura del Dott. Leonardo Gesù – Direttore SGA

L’infortunio in itinere nel contesto delle attività previste dai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) ai sensi del DL n.48/2023 (cosiddetto “decreto lavoro”), convertito con modificazioni in legge n.85/2023

“La sicurezza sul lavoro costituisce un banco di prova primario per la civiltà di un Paese. A questo riguardo occorre un sistema integrato composto da tanti elementi: l’aggiornamento continuo rispetto alle forme del lavoro che muta, la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, propria e verso gli altri quando si lavora, una definizione precisa ed efficace di regole di comportamento, una accurata vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro perché queste regole vengano rispettate, una stretta collaborazione tra lavoro e ricerca”.

(Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, inciso tratto dal discorso pronunciato in occasione  dell’inaugurazione del Forum della ricerca “Made in Inail” del 25 e 26 novembre 2023)

Introduzione

La sequenza di eventi infortunistici, in alcuni casi mortali, di giovani impiegati nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) ha determinato l’esecutivo alla predisposizione di misure di tutela prevenzionistica in ambiti specifici, tra questi l’ambito scolastico, al fine di determinare un sistema sostanziale di prevenzione e tutela degli infortuni in ambito lavorativo.

A tal riguardo, gli articoli 17 e 18 del D.L. n. 48 del 2023 (conv. con modifiche in legge n.85/2023) disciplinano ulteriori tutele prevenzionistiche e assicurative riconosciute al personale lavoratore anche con riferimento all’ambito scolastico e nello specifico la tutela infortunistica per gli studenti che partecipano alle esperienze “on the job” previste dai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Il predetto atto normativo prevede, peraltro:

  1. l’istituzione del nuovo Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni mortali avvenuti durante lo svolgimento di esperienze formative;
  2. le misure prevenzionistiche per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), con particolare riguardo all’obbligo di integrazione della valutazione dei rischi per le imprese ospitanti;
  3. ulteriori  tutele assicurative operanti nei confronti degli studenti.

Nello specifico del presente contributo, viene in rilievo la fattispecie accidentale, più propriamente definita infortunio in itinere, che si qualifica quale species del più ampio genus degli infortuni sul lavoro.

In buona sostanza, il citato contesto normativo ammette, limitatamente all’anno scolastico 2023/2024, la tutela nei confronti degli infortuni occorsi agli studenti durante il tragitto tra scuola e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.

L’infortunio in itinere: definizione ed elementi costitutivi

La recente relazione INAIL sull’andamento infortunistico 2022 nella premessa specifica che “Le denunce di infortunio “tradizionale” registrano, nel 2022, un aumento di oltre il 13% rispetto all’anno precedente.

Gli infortuni riconosciuti sul lavoro nel 2022 sono stati 429.004, di cui circa il 15% “fuori dell’azienda” (cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”)”.

Ad adiuvandum (purtroppo!) si registra che gli infortuni in itinere rappresentano circa il 27,5% di tutti gli infortuni mortali, registrando un aumento nel 2022 del 21% rispetto all’anno precedente.

A ciò si aggiunga che da una recente ricerca di OSHA-EU, l’agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’unione europea, riporta che l’Italia destina il 6,3% del PIL ai costi derivanti dagli infortuni sul lavoro.

È necessario premettere che per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione derivata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.

Gli elementi che integrano la fattispecie lesiva dell’infortunio sul lavoro sono:

  • la lesione;
  • la causa violenta;
  • l’occasione di lavoro.

L’art. 2 del D.P.R. 1124/1965 rubricato “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” prevede “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

Inoltre, l’art.12  del D.Lgs.38/2000  rubricato “Infortunio in itinere” dispone “1. All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

Il combinato disposto delle norme citate, delinea, quindi, gli elementi costitutivi della predetta fattispecie infortunistica.

In particolare, il cosiddetto infortunio in itinere rappresenta un’ipotesi di “rischio improprio, non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insita in un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative,  a nulla rilevando l’eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio,  atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l’occasione di lavoro,  di cui all’articolo 2 del d.p.r. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante un’operazione strumentale alle mansioni assegnate all’operatore”.

Ai fini della tutela e dell’indennizzabilità del c.d. “infortunio in itinere” sono necessarie alcune condizioni relative al tragitto che il lavoratore (id est ora lo studente in attività “on the job”) compie nello spostamento:

  1. dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa;
  2. da un primo luogo di lavoro (es. plesso scolastico A ) ad un altro (es. plesso scolastico B) qualora il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti lavorativi;
  3. dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa qualora non sia presente una mensa all’interno dell’azienda.

A tal fine, la locuzione utilizzata dall’art.12 del D.Lgs. 38/2000 si riferisce al “normale percorso” che si determina nel più breve e diretto collegamento tra la sede di lavoro e l’abitazione,  normalmente o abitualmente compiuto dal lavoratore.

È considerata, altresì, l’ipotesi di un tragitto non abituale, nel caso in cui, concretamente, la situazione di viabilità imponga una diverso percorso.

In relazione a quanto precede, risulta  che la tutela apprestata ai lavoratori riguarda gli infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione (o la scuola) e il luogo di lavoro (l’azienda ospitante).

Il cosiddetto “infortunio in itinere” può verificarsi, inoltre:

  1. durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
  2. durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale;
  3. durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola.

Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.

Le modalità di spostamento assoggettate alla  tutela (mezzi pubblici, percorso a piedi, ecc.) devono riferirsi alle finalità lavorative, alla normalità del tragitto e alla compatibilità degli orari.

Diversamente, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

Giova rilevare, inoltre, che le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa fatti salvi alcuni  casi particolari qualora  riferibili alle  condizioni di necessità ovvero  alle modalità concordate con il datore di lavoro.

Ulteriori eccezioni all’obbligo del “normale percorso” riguardano le:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
  • interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
  • interruzioni/deviazioni “necessarie” per l’accompagnamento dei figli a scuola;
  • brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Per ciò che concerne l’utilizzo di un mezzo privato (ad esempio, automobile o lo scooter) lo stesso può considerarsi necessario solo nelle seguenti situazioni:

  • il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
  • i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe;
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Infine, gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente determinano la non indennizzabilità della situazione lesiva dell’incolumità del lavoratore.

Si precisa, infine, che la via più breve e diretta che dovrebbe rappresentare il “normale percorso”, può essere soggetta a variazioni e subire interruzioni e deviazioni.

Tali variazioni fanno permanere la tutela e dunque l’indennizzabilità di un eventuale infortunio, nel caso in cui:

  • sono effettuate per adempiere ad un ordine impartito dal datore di lavoro;
  • scaturiscono da cause di forza maggiore (es. rottura meccanica di un mezzo o per la chiusura di una strada);
  • si manifestano esigenze improrogabili ed essenziali (deviazioni effettuate per obblighi familiari ad es. i genitori per accompagnare i figli a scuola, o per impellenze fisiologiche o comunque brevissime soste);
  • si devono adempiere obblighi penalmente rilevanti (es. per prestare soccorso in caso di incidenti).

Conclusioni

Affidare alle poche righe del presente contributo considerazioni e  conclusioni relative ad un fenomeno ancora oggi funestamente diffuso, che ha determinato nei casi peggiori il decesso del lavoratore, è oltremodo riduttivo ma, al contempo, risulta necessario non esimersi dal rappresentare  alcuni passaggi fondamentali per la messa in sicurezza  in un contesto vario e complesso.

Innanzitutto il vero cambiamento, la concreta tutela del lavoratore può essere raggiunta solo attraverso un solido e significativo processo educativo;

l’educazione è  fondamento su cui si basa la formazione delle future generazioni, solo se fornisce loro le conoscenze, le competenze e l’orientamento necessari per manifestare comportamenti rispettosi della propria e dell’altrui incolumità.

 L’educazione stradale deve costituire il primo tassello di un mosaico molto complesso:

essa deve essere presente fin dai primi livelli dell’ordinamento scolastico e non dovrebbe mancare anche nei diversi percorsi formativi offerti al pubblico adulto con promozione sia da parte delle istituzioni pubbliche che da parte di soggetti privati come le aziende.

Inoltre, l’attenta pianificazione del lavoro (nel caso dei PCTO, l’organizzazione dell’esperienza on the job) costituisce l’elemento cardine per combattere l’aumento degli infortuni in itinere.

Infine, non ultimi per importanza:

  • la promozione della cultura della sicurezza stradale;
  • l’attivazione di programmi di formazione per i lavoratori sulle migliori pratiche di guida sicura;
  • l’individuazione e la mitigazione dei rischi lungo i percorsi e la cooperazione tra datore di lavoro e dipendenti per identificare i periodi e gestire i rischi;
  • la collaborazione sinergica  tra istituzioni, aziende e lavoratori per incentivare l’uso di mezzi di trasporto alternativi e sostenibili.

Insomma, utilizzando le parole del Nostro Capo dello Stato “un sistema integrato composto da tanti elementi…”.

 

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