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La composizione negoziata della crisi, introdotta con il D.L. n. 118/2021 poi inserita nel corpo del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), è un istituto che ha la finalità di prevenire l’emersione della situazione di insolvenza delle imprese.

Intervenendo ai primi segnali di crisi, attraverso la richiesta da parte dell’impresa della nomina di un esperto da parte della competente Camera di commercio, c’è la possibilità di favorire e facilitare la negoziazione di soluzioni con i creditori ed il superamento della fase di difficoltà consentendo la continuazione dell’attività.

Riscontrate alcune delle criticità che, fin dalla sua introduzione (novembre 2021), hanno rallentato l’utilizzo della composizione negoziata della crisi, a febbraio 2023 era stato individuato nel decreto PNRR ter (D.L. n. 2023/13) lo strumento più opportuno per introdurre correttivi che avrebbero consentito un più favorevole approccio a questa soluzione di definizione della crisi.
Nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 si prevedono alcune proposte di modifica al codice della crisi e dell’insolvenza:

– il rinvio di 18 mesi (fino al 24 agosto 2024) per l’avvio dell’assegnazione del domicilio digitale alla Liquidazione giudiziale da parte del Ministero della giustizia (articolo 199, comma 1, dove si tratta del “Fascicolo della procedura);

– la possibilità di emissione della nota di credito per la parte non incassata dal creditore, qualora la composizione negoziata si conclude con la pubblicazione sul registro delle imprese dei contratti o degli accordi previsti dall’articolo 23, comma 1, lettere a) e c) (o art. 25 quater per le imprese sotto soglia) o dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi del comma 2 lettera b) del medesimo articolo;

– la possibilità dell’utilizzo, fino al 31 dicembre 2023, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per sopperire alla (eventuale) mancanza della disponibilità del certificato dei debiti tributari rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, sulla situazione debitoria rilasciato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione e dei debiti contributivi ed assicurativi rilasciati da INPS ed INAIL, dimostrando, però, di averne fatto richiesta almeno dieci giorni prima del deposito della nomina dell’esperto;

– la modifica delle misure premiali, previste nella composizione negoziata della crisi (art. 25 bis del codice della crisi), con l’aumento da 72 a 120 del numero di rate che l’impresa può ottenere dall’agenzia delle entrate per la definizione del suo debito fiscale. Questa rateazione sarà possibile a condizione che risulti già depositata sul registro delle imprese (con l’intervento dell’esperto) di una delle soluzioni previste dall’art 23 (art. 25 quater per le imprese sotto soglia), ovvero: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni o di un accordo che appaia coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza;

Nel testo definitivo del decreto PNRR ter mancava, però, un importante tassello che era contenuto nelle bozze del D.L. circolate nei giorni precedenti. Era stata stralciata la proposta di modifica dell’articolo 17 del codice della crisi, dove si prevedeva la possibilità, con il necessario parere favorevole dell’esperto sulle concrete possibilità di risanamento dell’impresa, di proporre accordi transattivi con l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’INPS e l’INAIL.

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Transazione fiscale e delega fiscale

La motivazione alla base della mancata introduzione della transazione fiscale nel D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 derivava dalla volontà dell’esecutivo di trattare questo argomento nell’ambito della delega fiscale che sarebbe stata presentata al parlamento nei successivi mesi.

In effetti, il disegno di legge contenente la delega al Governo per la riforma fiscale (A.C. 1038), deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 marzo 2023, è stato recentemente abbinato al disegno di legge (A.C. 75), presentato dal Governo della scorsa legislatura.

Il nuovo documento (A.C. 1038-75-A), al punto 5) dell’articolo 9, contiene disposizioni sulla transazione fiscale, prevedendo la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi (anche locali, introducendo così un’importante novità), nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa, prevedendo l’intervento del tribunale. Nel medesimo articolo si indica la volontà di introdurre una analoga disciplina transattiva per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Contenuto della transazione nella composizione negoziata

Visto il percorso della transazione nella composizione negoziata della crisi, è ragionevole ipotizzare che il testo che sarà introdotto nella Riforma fiscale sarà impostata in base ai principi che erano indicati nella bozza del D.L. n. 13/2023.

Si procederà, perciò, al pagamento parziale o anche dilazionato del debito e dei relativi accessori verso tali creditori qualificati. L’incasso proposto ad Agenzia Entrate, Agenzia della riscossione, INPS ed INAIL tuttavia, non dovrà essere inferiore a quanto da loro realizzabile in caso di liquidazione.

La transazione fiscale nella composizione negoziata (come le misure premiali dell’art. 25 bis) sarà condizionata alla sottoscrizione di un contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), idoneo ad assicurare la continuità aziendale dell’impresa per un periodo non inferiore a due anni o al raggiungimento di un accordo, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), che appaia coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza (con estensione anche all’art. 25 quater per le imprese sotto soglia).

La transazione con i creditori pubblici avrà la possibilità di produrre i suoi effetti se risulterà contenuta in un verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere. Il giudice potrà esprimersi sulla proposta transattiva dopo aver verificato l’assenza di pregiudizi per gli altri creditori, dopo aver sentito l’esperto sull’andamento delle trattative con i creditori e sulla buona fede tenuta dalle parti, valutandone così la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Con l’introduzione della transazione fiscale, è auspicabile l’avvio di un maggiore utilizzo della composizione negoziata della crisi che, nonostante le modifiche introdotte con il D.L. 13/2023 continua ad essere poco utilizzata dalle imprese.

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