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La sospensione feriale dei termini: cosa succede dal 1° al 31 agosto per i termini processuali e per impugnare un atto.

È capitato, in passato, che il postino abbia bussato alla porta di casa tua e, consegnandoti una busta verde, ti abbia detto che si tratta di un atto giudiziario. Purtroppo hai spesso a che fare con avvocati e tribunali, con il fisco e con richieste di pagamento. Così sei anche abituato all’eventualità che la posta non riguardi solo bollette e partecipazioni a matrimoni. Ora però, che stai per andare in vacanza e starai lontano da casa per ben venti giorni, ti chiedi «che succede se ricevo ad agosto un atto giudiziario». Un dubbio più che legittimo se si tiene conto che, quasi sempre, in tali casi, la legge fa decorrere dei termini ben precisi – e spesso brevi – per reagire. Ad esempio, se devi impugnare una multa, fare opposizione a una cartella di pagamento o a un decreto ingiuntivo, se devi costituirti in una causa o presentarti in udienza davanti al giudice, se devi contentare un precetto: per ognuno di questi atti sono previsti tempi categorici (o, per dirla con termini legali, “perentori”). Scaduto il termine, non puoi certo giustificarti dicendo che eri in vacanza e che nessuno, al posto tuo, ha potuto ricevere la posta.

E allora che fare se ricevuti ad agosto un atto giudiziario? Non puoi certo rinunciare alle tue ferie, che peraltro sono un diritto che ti viene riconosciuto dalla costituzione. Né puoi pensare di attivare il servizio “Seguimi” di Poste Italiane in qualche villaggio vacanze; o magari incaricare il vicino di casa di ritirare la tua corrispondenza (anche lui potrebbe andare in vacanza). E se anche ci fosse – ma è tutt’altro scontato – un portiere a ricevere le raccomandate al posto tuo, cosa mai potrebbe fare questi in tua assenza?

I tuoi problemi hanno una risposta. E questa risposta si chiama sospensione feriale dei termini. Cosa significa? In questo articolo cercheremo di darti maggiori informazioni, dimodoché tu possa fare le valigie in tranquillità, staccando completamente con i tuoi problemi legali per tutto il periodo che va dal 1° al 31 agosto. Ma procediamo con ordine.

Cos’è la sospensione feriale dei termini

Ogni volta che c’è da compiere determinate attività di tipo processuale, si calcolano dei termini (i cosiddetti «termini processuali»). Ad esempio, se devi notificare una citazione entro una data prefissata dalla legge, se devi costituirti in un processo avviato da altri nei tuoi confronti, se devi depositare delle memorie o delle note istruttorie, se devi avviare un ricorso o presentare un’opposizione contro una richiesta di pagamento, ecc.: in tutti questi casi, la legge ti assegna un termine (che varia a seconda del singolo caso) scaduto il quale perdi la facoltà di difenderti. È la cosiddetta “decadenza”. Purtroppo è la legge che lo impone: altrimenti ogni giudizio potrebbe essere rimesso in discussione in qualsiasi momento e riavviato da capo.

Tanto per fare un esempio, se ricevi una multa, hai 30 giorni per fare opposizione al giudice di Pace; per una cartella di pagamento il termine è di 60 giorni; contro i vizi formali di un atto di precetto hai solo 20 giorni (per i vizi sostanziali, come ad esempio l’assenza del debito, non hai termini). Ed ancora: se devi fare una causa contro il condominio hai 30 giorni di tempo; se devi impugnare un licenziamento hai 180 giorni di tempo da quando il datore di lavoro ha ricevuto la tua lettera di contestazione; se vuoi interrompere l’usucapione da parte del vicino sul tuo terreno hai 10 anni per notificargli un atto giudiziario; se vuoi fare appello contro una sentenza che ti ha dato torto hai 30 giorni da quando detta sentenza ti è stata notificata o sei mesi da quando è stata depositata in cancelleria. Se ricevi una citazione in giudizio è meglio che ti costituisci almeno 10 giorni prima dall’udienza; se invece si tratta di una causa di lavoro il termine è di 20 giorni prima. Gli esempi potrebbero essere molti di più, ma ci limitiamo perché non è questo l’oggetto del giudizio.

Ciò che ti interessa è sapere cosa succede se uno di questi termini dovesse cadere a ridosso del mese di agosto. Ebbene la soluzione è semplice: per i tribunali è come se agosto non esistesse sul calendario. È la cosiddetta sospensione feriale dei termini. I giorni che vanno dal 1° agosto al 31 agosto non si calcolano e riprendono a decorrere dal 1° settembre. In pratica, se un termine scade il 10 agosto, hai in realtà termine fino al 10 settembre. Se però il 1° settembre è festivo ed è il giorno di scadenza, il termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione feriale, l’inizio del termine è spostato al primo giorno utile dopo questo periodo, ossia dal 1° settembre. Ad esempio se la data di deposito (o di notifica) della sentenza cade durante il mese di agosto, il termine per impugnare inizia a decorrere dal 1° settembre.

La giurisprudenza precisa con riferimento ai termini di impugnazione che il giorno 1° settembre si calcola sempre nel termine, così ad esempio se la sentenza impugnata è notificata (o depositata) nel periodo di sospensione dei termini, il termine di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione, inizia a decorrere dal 1° settembre.

Cosa comporta la sospensione feriale dei termini?

Come detto, la sospensione feriale dei termini comporta che:

  • qualsiasi scadenza dovesse cadere ad agosto sarebbe automaticamente traslata al mese successivo;
  • in caso di un atto giudiziario notificato ad agosto, il termine per la tua difesa inizia a decorrere dal 1° settembre. Per cui sia che ricevi una cartella il 2 agosto che il 29 agosto, il termine di 60 giorni per fare opposizione parte dal 1° settembre;
  • nel calcolo dei termini processuali, i giorni che vanno dal 1° agosto al 31 agosto non si calcolano. Per cui, se ricevi una multa il 30 luglio, hai tempo fino al 29 settembre per andare dal giudice di pace;
  • dal 1° agosto al 31 agosto non si tengono gran parte delle udienze, salvo quelle per cause di particolare importanza che elencheremo qui di seguito.

Puoi ben comprendere, da quanto appena detto, come ad agosto potrai andare serenamente in vacanza per due ragioni:

  1. eventuali atti giudiziari non produrranno effetti, o meglio: gli effetti sui termini processuali iniziano a decorrere da settembre;
  2. potrai in ogni caso ritirare la raccomandata a settembre, quando torni dalle vacanze, visto che le buste “verde” del tribunale restano in giacenza per 180 giorni (invece in tutti gli altri casi la giacenza è di 30 giorni: dopodiché la raccomandata torna al mittente).

Quando non c’è la sospensione feriale

Purtroppo la regola appena descritta non vale sempre. Per alcuni tipi di atti e di processi non c’è alcuna sospensione feriale. Per cui potresti dover tornare dalle vacanze se volessi difenderti. Per fortuna si tratta di casi eccezionali, che di solito si conoscono già prima di andare in ferie. Eccoli:

  • opposizione a un’esecuzione forzata o agli atti esecutivi: se dovessi ricevere un pignoramento, nei termini per la contestazione si considerano anche i giorni di agosto;
  • termine di efficacia di un precetto: se vuoi avviare un pignoramento, atteso che il precetto ha effetto per massimo 90 giorni, dovrai contare anche i giorni di agosto;
  • procedimenti cautelari nella fase sommaria;
  • termine per proporre azione di reintegrazione o spoglio;
  • cause in materia di lavoro;
  • cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
  • opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro;
  • fase sommaria nei procedimenti di sfratto;
  • cause civili inerenti a obblighi alimentari;
  • amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • negoziazione assistita per i casi di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni;
  • querela di falso, anche se proposta in via incidentale e non principale in una controversia di lavoro o di previdenza.

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