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Sul ricorso al TAR fatto dall’opposizione è intervenuto il consigliere comunale del Partito Socialista Giuseppe Tanzarella.

Mi trovo a dover intervenire in ordine ad un comunicato emesso dall’amministrazione comunale per voce del suo addetto stampa, figura, quest’ultima, purtroppo, lautamente retribuita con soldi della cittadinanza, ma, di contro, come dimostrato in questo ed in altre occasioni, animata da un’ evidente parzialità e faziosità nella veicolazione delle notizie dettategli dalla maggioranza di governo.

L’oggetto del predetto comunicato riguarda la vicenda che ha visto i consiglieri di opposizione tutti ricorrere al TAR Lecce avverso le deliberazioni assunte dalla maggioranza nel consiglio comunale del 13/12/2018, contenzioso che è stato deciso con la sentenza n. 1843 del 13 dicembre scorso.

Ebbene, l’amministrazione, com’è stata solita fare nell’arco di questa legislatura, ha partorito, per voce del proprio addetto stampa, una lettura della sentenza, ed ancor più della vicenda alla base del contenzioso, assolutamente fuorviante, oltre che preoccupante sotto il profilo del riconoscimento dei principi di correttezza e democraticità che dovrebbero sovrintendere la vita delle istituzioni, e che, in questo caso, risultano essere stati del tutto sacrificati sull’altare dell’arroganza di una maggioranza incapace di garantire un lineare svolgimento delle assise del Consiglio Comunale.

Ebbene, il comunicato, parla falsamente di esito del ricorso improcedibile, in questo modo tentando di far apparire l’azione mossa dai consiglieri di opposizione una mera azione di disturbo, pretestuosa ed inutile.

A questa interpretazione malevola e parziale fa eco l’immancabile chiosa del Sindaco il quale, probabilmente, senza nemmeno aver letto e compreso la sentenza, si spinge a tacciare il contegno dei consiglieri ricorrenti come “ un sabotaggio” posto in essere nei confronti dell’azione amministrativa portata avanti dalla maggioranza.

Nulla di più vero.

La sentenza, ed in particolare i fatti dalla stessa decisi hanno una rilevante portata giuridica, ma, soprattutto, inducono ad una riflessione politica sulla gestione del potere operata dalla maggioranza che governa il nostro Comune.

Per cogliere a pieno i suddetti aspetti, infatti, è sufficiente approcciarsi alla pronuncia del TAR con un minimo di cognizione di causa e senza l’animus da tifosi che poco si addice alle analisi delle pronunce dei giudici.

Sarà utile, perciò, ricordare i fatti così come concretamente svoltisi, colpevolmente ignorati nel comunicato, e necessari ad approcciarsi alla pronuncia del TAR Lecce senza mistificarne la portata.

Nella conferenza dei Capigruppo Consiliare, svoltasi il 9 novembre 2017, la maggioranza decideva per lo svolgimento del Consiglio Comunale il successivo 14 novembre, negando, com’è ormai prassi di questa legislatura, qualsiasi auspicabile possibilità di accordo sulla data del consiglio comunale con le opposizioni.

Così facendo, la maggioranza non solo ha reiterato l’abitudine di ignorare le esigenze dei consiglieri di opposizione in spregio ai principi di lealtà e collaborazione, ma, allo stesso tempo, ha violato apertamente i diritti di tutti i consiglieri comunali a vedersi recapitato l’avviso di convocazione del Consiglio in un termine almeno pari a 5 giorni liberi antecedenti alla seduta, così violando apertamente il Regolamento sulla celebrazione del Consiglio Comunale.

Durante la seduta del 14 novembre 2017, perciò, nonostante noi consiglieri di opposizione facessimo presente tale illegittimità, la maggioranza ha deciso, con spirito autoritario ed autoreferenziale, di approvare, comunque, le deliberazioni, suscitando la nostra reazione di abbandono dell’aula, in quanto non disposti a sottostare alle sue imposizioni autoritarie ed irregolari.

A quel Consiglio Comunale è seguito, com’è noto agli attenti lettori, uno strascico di polemiche tra maggioranza ed opposizione, con la prima che difendeva la legittimità delle proprie scelte e la seconda, che, invece, ne proclamava l’evidente non rispondenza alle disposizioni del Regolamento.

Pertanto, vista la convinzione mostrata dalla maggioranza in ordine alla bontà di quanto operato, l’opposizione ha deciso di proporre ricorso al TAR per invalidare le deliberazioni assunte dalla sola maggioranza nel corso della seduta che si era appena svolta.

Va detto, altresì, che, successivamente, qualche esponente della maggioranza, una volta resosi consapevole dell’errore commesso, anche alla luce del dibattito sorto con le opposizioni, si è spinto sino al punto di falsificare in via postuma il verbale della Conferenza dei Capigruppo che aveva fissato la data del Consiglio, in tal modo sperando di poter sanare in qualche modo la violazione commessa.

Nonostante tale goffo tentativo, un mese più tardi, la maggioranza ha deciso di celebrare un nuovo consiglio comunale nel quale riapprovare le stesse deliberazioni impugnate con il ricorso da parte dei  consiglieri di opposizione.

Nel corso del nuovo consiglio del 13 dicembre 2017, perciò, sono state inserite all’ordine del giorno le convalide delle predette deliberazioni, in tal modo riconoscendo l’illegittimità dello svolgimento della seduta del Consiglio Comunale svoltasi il mese precedente, con la mera finalità di ottenerne una loro convalida.

Va detto che l’istituto giuridico della convalida serve a sanare gli effetti degli atti illegittimi, conservandone gli effetti e necessita, per tale ragione, che venga espressamente riconosciuta la loro originaria illegittimità.

Ricelebrando il Consiglio Comunale con all’ordine del giorno le convalide delle delibere della precedente seduta del 14 novembre, perciò, l’amministrazione altro non ha fatto che riconoscere le ragioni di illegittimità che le opposizioni avevano avanzato nel ricorso.

Successivamente, gli ulteriori motivi aggiunti di ricorso che le opposizioni hanno inteso proporre, e che sono stati, questi si,  rigettati dal TAR, hanno riguardato un’ altra questione, non attinente alle modalità di convocazione del Consiglio, le quali erano e restano illegittime anche per espressa ammissione della maggioranza.

Diversamente, i motivi aggiunti, con i quali si sono impugnate le nuove delibere, hanno contestato le modalità di utilizzo dell’istituto giuridico della “convalida”, in quanto nel testo delle stesse, a dire dell’opposizione, non vi era stato un espresso riconoscimento dell’illegittimità nella convocazione del Consiglio che aveva invalidato la seduta precedente, essendo posta la questione, contrariamente, in via poco chiara.

Nel rigettare i motivi di ricorso il TAR ha affrontato un’interessante questione giuridica, optando per un orientamento giurisprudenziale sancito da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 2018, che ha previsto la possibilità di formulare la convalida di un atto illegittimo senza l’utilizzo di una forma tassativa, ritenendo sufficiente che dal suo testo emerga una manifestazione di volontà di correggere l’errore commesso nell’adozione dell’atto che si intende convalidare, avendo rinvenuto tale intenzione nel testo delle delibere proposte all’ordine del giorno del secondo Consiglio Comunale del 13 dicembre 2017.

Ciò detto, la dimostrazione che il ricorso non sia stato deciso con tanta leggerezza e liquidatorietà, così come appare dal comunicato dettato da qualche “sprovveduto del diritto” alla portavoce della maggioranza, è data dal fatto che è lo stesso TAR ha riconosciuto in sentenza l’apprezzabilità della nuova questione giuridica sollevata dalle opposizioni, giungendo per tale ragione a compensare le spese della controversia.

Dalla vicenda, insomma, invece di trarre conclusioni come quelle del Sindaco e del suo addetto stampa, più confacenti ad un bar dello sport piuttosto che al tenore che compete ad organi che sovrintendono la gestione della vita istituzionale di un Comune, dovrebbe trarsi l’unica innegabile verità rappresentata dall’incapacità della maggioranza di garantire il legittimo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, la quale è stata costretta, al mero fine di evitare l’accoglimento del ricorso proposto dalle opposizioni avverso le deliberazioni del Consiglio del 14 novembre 2017, a convocare un nuovo  Consiglio Comunale il mese successivo  con all’ordine del giorno la convalida delle stesse ed identiche deliberazioni già assunte.

Con il presente contributo si spera di aver dissipato l’obnubilamento giuridico cui erano incappati gli “illuminati” interpreti della sentenza del TAR nel precedente comunicato.

 

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