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La facoltà prevista per le Banche di sospendere o revocare gli affidamenti nell’ambito della composizione negoziata della crisi ex art. 16 comma 5 CCII deve essere esercitata per iscritto. Il mancato rispetto di tale formalità è idoneo a rendere illegittimo il comportamento del creditore bancario e giustificare l’ordine cautelare allo stesso di dare esecuzione al contratto e riattivare le linee.

Nell’interessante precedente qui in commento, reso nell’ambito di una composizione negoziata della crisi d’impresa e in relazione ad un procedimento per la concessione di una misura cautelare, una Banca è stata condannata a dare esecuzione ai contratti pendenti e nella specie a riattivare gli affidamenti in essere.

In particolare, il Tribunale di Verona ha ordinato alla Banca resistente di dare esecuzione ai contratti pendenti e fissato un’indennità ex art. 614 bis c.p.c. di € 3.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

La Banca, dunque, nell’ambito della composizione negoziata è impossibilitata a sospendere o revocare gli affidamenti, pena la possibilità di subire un provvedimento cautelare come quello di cui al caso di specie?

Non esattamente.

L’art. 16, comma 5, CCII preclude alle Banche ed agli intermediari finanziari non qualsiasi possibilità di revocare o sospendere gli affidamenti concessi all’imprenditore che ha fatto accesso alla composizione negoziata, bensì di farlo solo se l’unica esclusiva motivazione è l’accesso del debitore alla composizione negoziata della crisi.

Conseguentemente, è da ritenersi senz’altro legittima la sospensione o la revoca degli affidamenti per cause non strettamente connesse all’attivazione dell’istituto, come ad esempio inadempimenti pregressi, il venir meno delle garanzie originarie e uno stato di insolvenza conclamato o altre cause pattiziamente previste.

Inoltre, la norma espressamente esclude l’operatività del divieto qualora la sospensione o la revoca degli affidamenti sia imposta dalla disciplina in materia di vigilanza prudenziale.

Fermo quanto sopra, il Tribunale ha ravvisato la mancanza dei requisiti per procedere legittimamente alla sospensione o alla revoca in quanto la Banca nella fattispecie ha meramente omesso di inviare la comunicazione per iscritto alla società.

Del resto, l’ultimo periodo di cui all’art 16, comma 5, CCII prevede espressamente che “In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta”.

A tal proposito, il Tribunale ha affermato che, sebbene la norma non precisi la forma di tale comunicazione e sia testualmente riferita alla sola ipotesi della revoca o sospensione disposta sulla base della disciplina di vigilanza prudenziale, deve ritenersi che la comunicazione debba rivestire la forma scritta e che essa sia necessaria anche nelle altre ipotesi, in cui la Banca faccia valere una giusta causa attinente al merito del rapporto contrattuale.

In tal modo è stata data una interpretazione estensiva della norma, che secondo il Giudice veronese non pretende la forma scritta della comunicazione solo nell’ipotesi della sospensione o revoca degli affidamenti richiesta dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

Ciò, ad avviso del Tribunale, considerato che: i) i contratti bancari sono soggetti alla forma scritta ad substantiam; ii) la forma scritta consente di cristallizzare le “ragioni della decisione assunta” e risponde, inoltre, ai principi di trasparenza e correttezza che improntano la disciplina dei rapporti bancari in genere e quelli della composizione negoziata in particolare; iii) non vi è ragione di sottoporre ad un trattamento differenziato la revoca o sospensione degli affidamenti a seconda che l’una e l’altra siano disposte in forza della disciplina di vigilanza prudenziale ovvero per altre ragioni.

Tale interpretazione estensiva a nostro avviso, tuttavia, potrebbe non essere del tutto condivisibile.

Del resto, quantomeno nei rapporti di affidamento a tempo indeterminato è di norma espressamente prevista la facoltà di recedere ad nutum, senza quindi la necessità per la Banca di dovere fornire una specifica giustificazione (fermo restando il rispetto degli ordinari canoni di buona fede e correttezza in capo alla Banca). Non vediamo particolari motivi per cui nell’ambito della composizione negoziata la Banca dovrebbe espressamente motivare la propria legittima facoltà di sospensione e/o recesso, quando questa è pattiziamente prevista e, ovviamente, detta facoltà venga esercitata sulla base di tale previsione contrattuale e non invocando il disposto di cui all’art. 16, comma 5, CCII.

Al contrario, quest’ultima norma è chiara nel pretendere una comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione assunta nell’ipotesi della sospensione o revoca degli affidamenti richiesta dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

D’altro lato – a conferma della decisione del Tribunale di Verona – si potrebbe invece obbiettare che in mancanza di comunicazione scritta che dà conto delle motivazioni e delle ragioni che hanno portato alla decisione della sospensione o revoca degli affidamenti, il cliente non potrebbe mai sapere se la stessa è stata assunta per ragioni imposte dalla vigilanza prudenziale.

Nella fattispecie esaminata una comunicazione scritta della sospensione degli affidamenti e delle sue ragioni in ogni caso era del tutto mancata.

Tale circostanza è stata ritenuta di per sé sufficiente dal Tribunale a connotare in termini di illegittimità il comportamento della Banca.

E infatti nella propria motivazione il Giudice ha in ogni caso specificato che è fatta salva la revoca o sospensione degli affidamenti nel pieno rispetto delle formalità previste all’art. 16, comma 5, CCII.

In conclusione, secondo questa interpretazione fornita dal Tribunale di Verona, le Banche per poter legittimamente esercitare la sospensione o la revoca degli affidamenti nell’ambito della composizione negoziata della crisi dovranno:

  1. tenere conto del fatto che l’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore;
  2. qualora sussistano i presupposti per procedere alla sospensione o alla revoca, inviare alla società una comunicazione per iscritto che dia conto delle ragioni della decisione assunta, e ciò non solo se la sospensione o la revoca degli affidamenti è richiesta dalla disciplina di vigilanza prudenziale, ma in tutte le ipotesi in cui sussista un giustificato motivo per procedere.

 

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