Precisamente, l’art. 5 comma 6 d.lgs. 28/2010 prevede l’esclusione della mediazione obbligatoria nei seguenti casi: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale; h) nell’azione inibitoria di cui all’articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE Il primo procedimento oggetto di esclusione è il procedimento per ingiunzione inclusa l’opposizione. In questa ipotesi l’esperimento della mediazione obbligatoria non è obbligatorio fino “alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Di conseguenza, la mediazione obbligatoria andrà instaurata, su richiesta delle parti, dopo che il giudice avrà emesso il provvedimento con cui decide sull’istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., ovvero il provvedimento con cui decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ex art.649 c.p.c. Quale delle due parti è onerata di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria? Il nuovo art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010, inserito dalla riforma Cartabia, stabilisce che, spetta alla parte richiedente il decreto ingiuntivo, parte opposta nel giudizio di cognizione, presentare la domanda di mediazione obbligatoria.
Il Giudice, dopo aver provveduto in merito alla provvisoria esecutorietà, qualora rilevi il mancato espletamento della mediazione, fissa una nuova udienza affinché venga effettuato il tentativo di mediazione.
All’udienza di rinvio fissata per consentire alle parti di concludere la mediazione, il giudice, se la parte che doveva avviare la procedura non lo ha fatto, potrà rilevare l’improcedibilità della domanda e revocare quindi il decreto ingiuntivo.
PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO Il secondo procedimento previsto dal D. Lgs 28/2010 per il quale la mediazione non è obbligatoria è il procedimento per convalida di licenza o sfratto “fino al mutamento del rito, di cui all’articolo 667 del Codice di Procedura Civile”. Che significa questa espressione? Alla prima udienza di un giudizio di sfratto, il conduttore, o affittuario, si può opporre alla stessa richiesta del proprietario dell’immobile.
Nell’ipotesi in cui il Giudice ritenga fondata detta 2 opposizione, il giudice provvede a mutare il rito secondo quanto previsto dall’articolo 667 c.p.c. e si avvia, pertanto, il procedimento ordinario.
In tale ipotesi, prima che la stessa causa abbia inizio, la legge impone un tentativo di mediazione obbligatoria. Le possibili conseguenze sono due: se la mediazione tra proprietario e conduttore ha esito positivo, la causa non verrà avviata e verrà, perciò, considerata estinta; se il tentativo di mediazione dovesse invece fallire, la causa proseguirà fino all’emissione della sentenza.
L’onere di introdurre la mediazione spetta al proprietario dell’immobile e nell’ipotesi in cui la mediazione obbligatoria non venga esperita il rischio è quello che venga dichiarata l’improcedibilità, che però non avrà effetti negativi sull’ordinanza di rilascio.
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