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La società a responsabilità limitata semplificata è una forma di s.r.l. la cui costituzione è agevolata dal punto di vista dell’ammontare del capitale sociale necessario (inferiore a € 10.000,00) e dei costi da sostenere e può essere costituita con contratto o atto unilaterale da qualsiasi persona fisica a prescindere dall’età anagrafica (art. 2463 bis c.c.).

Società a responsabilità limitata semplificata

di Leonardo Serra




Con l’entrata in vigore dell’art. 3 del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27, il nostro legislatore ha introdotto il nuovo art. 2463 bis c.c. che istituisce la fattispecie della società a responsabilità limitata semplificata con l’obbiettivo di favorire l’accesso soprattutto dei giovani all’esercizio dell’attività di impresa. Nelle intenzioni iniziali del legislatore la possibilità di accedere alla società a responsabilità limitata semplificata era infatti riservata soltanto alle persone fisiche di età inferiore ai 35 anni. La società a responsabilità limitata semplificata è dunque preclusa – perlomeno nella fase di costituzione della società – alle persone giuridiche, quali società, associazioni o consorzi.

Il “nuovo” tipo di società è inoltre soggetto ad un regime particolarmente agevolato sia con riferimento all’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione sia per le formalità di accesso che sono meno onerose rispetto ai costi da sostenere per fare ricorso alla “tradizionale” forma della società a responsabilità limitata.


Nella sua formulazione originaria, l’art. 2463 bis c.c., così come introdotto dall’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, consentiva alle sole persone fisiche di età inferiore a trentacinque anni di poter costituire una società a responsabilità limitata semplificata attraverso la stipulazione di un contratto ovvero per atto unilaterale.

Il requisito anagrafico dei 35 anni di età non è tuttavia più vigente per effetto delle modifiche apportate all’art. 2463 bis c.c. dall’art. 9, co. 13, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (pubblicato nella G.U. 28 giugno 2013, n. 150) convertito in legge dall’art. 1, co. 1, della L. 9 agosto 2013, n. 99.

La s.r.l.s. è ora un modello organizzativo societario accessibile a qualsiasi persona fisica a prescindere dall’età anagrafica, non essendo più in vigore il limite dei 35 anni di età.

Alla luce del fatto che la costituzione di tale tipologia societaria può essere concretamente realizzata attraverso un atto unilaterale, si può ritenere, dunque, ammissibile anche la figura della società a responsabilità a responsabilità limitata semplificata unipersonale con un unico socio.

L’atto costitutivo della società deve essere, in ogni caso, redatto per atto pubblico, le cui clausole vanno stilate in conformità al “modello standard” adottato con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

Il modello standard dello statuto della s.r.l.s. è stato introdotto con il “Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata” di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012.

L’atto costitutivo della s.r.l.s. deve contenere i seguenti elementi essenziali così come specificati nell’art. 2463 bis c.c.: (1) il cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio; (2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata; (3) l’indicazione del comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; (4) l’ammontare del capitale sociale che dovrà essere pari almeno ad € 1,00 ed inferiore all’importo di € 10.000,00, nonché sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione; (5) l’indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 3), c.c.; (6) la determinazione della quota di partecipazione di ciascun socio, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 6), c.c.; (7) l’indicazione delle norme relative al funzionamento della società con la precisazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 7), c.c.; (8) l’elencazione delle persone cui è affidata l’amministrazione della società e del soggetto eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 8, c.c.; (9) l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione dell’atto di costituzione. 

L’art. 2463 bis c.c. trova la sua esplicazione formale nel modello standard ivi di seguito allegato.

Modello standard dell’atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata, così come adottato con D.M. 23 giugno 2012, n. 138 del Ministero della Giustizia 
 L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ……….,
innanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ……….
è/sono presente/i il/i signore/i ………. (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio,cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….

3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari al ……… percento del capitale.

4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. .
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……


Firma dei comparenti

Firma del notaio

L’art. 2463 bis, comma 3, c.c., così come modificato dall’art. 9, co 13, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha espressamente sancito che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. È evidente che tale opzione normativa ha compresso considerevolmente, ex lege, il ricorso all’autonomia statutaria. La specificazione della “inderogabilità” esclude infatti la possibilità di una modifica pattizia delle clausole del “modello standard” della s.r.l.s. Non pare quindi possibile discostarsi dalle linee dettate dall’atto costitutivo “standard”, non essendo attivabili, né in fase di costituzione della società né in una fase successiva mediante modificazioni, le clausole di una s.r.l. “ordinaria”. L’inderogabilità delle clausole contenute nel “modello standard” impedisce pertanto l’inserimento di clausole “discrezionali” od “opzionali” ma, secondo quanto affermato da autorevole dottrina, tale limitazione non può essere interpretata in maniera rigorosa visto che si ritiene ammissibile l’adozione di clausole dal contenuto “obbligatorio” od “innocuo” ovvero attinente al funzionamento della s.r.l.s., quali a titolo esemplificativo: a) formule di apertura o chiusura dell’atto pubblico tipiche della prassi notarile che non sono contemplate nel modello standard; b) le clausole che riproducono norme di legge, giacché sono applicabili alla s.r.s.l. le disposizioni, in quanto compatibili, previste per la “s.r.l. ordinaria”, così come previsto dall’art. 2463 bis, ult. co., c.c.. (a titolo esemplificativo: le norme sulla responsabilità dei soci ex art. 2462 c.c. o sul recesso ex art. 2467 c.c. ecc.).

Con nota del 5 marzo 2013, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha fornito un proprio autorevole orientamento sul tema dei “limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata”.
Secondo quanto affermato dalla Commissione l’atto notarile con quale viene costituita una s.r.l. semplificata può contenere, oltre a quanto previsto nel “modello standard” anche le seguenti prescrizioni:
a) “le dichiarazioni, le menzioni e le attestazioni di carattere formale con particolare riguardo a quelle richieste dalla legge notarile in ordine all’intervento delle parti; alla loro capacita e ad altri aspetti della formazione dell’atto pubblico
Con riferimento a questa prima tipologia di clausole, la Commissione ha criticato il testo del “modello standard”, evidenziando che lo stesso appare lacunoso e finanche più restrittivo rispetto a quanto previsto in materia di atti pubblici relativamente alla disciplina dell’intervento delle parti. Il “modello standard” non prende infatti in considerazione il caso in cui il socio della s.r.l.s. sia una “persona incapace” che non può intervenire personalmente in atto o per cui è comunque richiesta l’assistenza di un curatore o di un amministratore di sostegno. A ciò si aggiunge il fatto che se non fossero consentite modifiche al “modello standard tipizzato”, la s.r.l.s. non sarebbe accessibile a persone che non conoscono la lingua italiana ovvero a soggetti interamente privi dell’udito, ai muti e ai sordomuti. La Commissione si è quindi interrogata circa la possibilità che a una persona che non sappia o non possa leggere e scrivere possa prendere parte all’atto costitutivo di queste società: l’art. 47 e l’art. 48 della Legge n. 89/1913 (c.d. “Legge notarile”), infatti, prevede che in questi casi è necessario l’intervento dei testimoni che, invece, non sono contemplati nel “modello standard”. La Commissione ha altresì evidenziato che il “modello standard” richiede che venga indicato il domicilio delle parti, mentre, con formula più ampia, l’art. 51, n. 3, della Legge n. 89/1913 dispone che debba essere fornita indicazione, alternativamente, della residenza o del domicilio delle parti. Neppure l’ultima parte del “modello standard” nel quale è previsto che l’atto è “scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia” è esente da un esame critico. La Commissione ha infatti sostenuto che non si possa vietare al Notaio di procedere personalmente alla redazione dell’atto anche senza avvalersi dell’ausilio di altre persone. Né appare possibile escludere che il Notaio possa redigere l’atto di proprio pugno ovvero attraverso l’ausilio di semplici mezzi meccanici non elettronici (ad esempio attraverso l’uso di un modulo prestampato completato a mano dal notaio). Nel richiamare infine quanto prescritto dall’art. 51, n. 9, della Legge n. 89/1913 nel quale viene disposto che si debba fare menzione “dei fogli di cui consta l’atto e delle pagine scritte”, la Commissione ha affermato che tale disposizione pare possa essere derogata da una norma regolamentare. La Commissione ha quindi sostenuto che, nei limiti del rispetto della legge notarile, possa ritenersi corretto affermare che sarà facoltà del Notaio adottare formulazioni diverse.
b) “le dichiarazioni che le parti rivolgono al Notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese quali ad esempio l’indicazione dell’indirizzo della sede sociale, ai sensi dell’art. 111 ter disp. att. cc. o l’indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali;
Con riferimento a questa tipologia di clausole, la Commissione ha ritenuto che il “modello standard” può essere integrato con dichiarazioni utili o necessarie per l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, tenuto peraltro conto del fatto che si tratta di elementi normalmente indicati nell’atto costitutivo di s.r.l. “ordinaria”. E più precisamente la Commissione ha correttamente evidenziato che la data di chiusura del bilancio o l’indicazione dell’indirizzo in cui è posta la sede ai fini dell’iscrizione della società nel Registro delle imprese non hanno natura di “clausole” dell’atto costitutivo della società, visto che possono semplicemente assumere la veste di dichiarazioni rese dalle parti al Notaio rogante – e da questi indicate nell’atto pubblico – al fine di adempiere al mandato imposto dalla legge di domandare l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, attraverso la redazione del modello informatico, contenente anche gli elementi all’uopo indicati dalle parti.
c) “le clausole meramente riproduttive di norme di legge, quand’anche redatte in un documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell’atto costitutivo”;
Secondo quanto sostenuto dalla Commissione, la previsione di un “modello standard” non impedirebbe di redigere uno “statuto” in un documento separato da allegarsi all’atto costitutivo e facente parte integrante del medesimo visto quanto disposto dall’art. 2328, comma 3, c.c.. Lo “statuto” separato dovrebbe tuttavia limitarsi ad “estrarre” dal “modello standard” di atto costitutivo le sole clausole aventi natura di “norme durevoli” che regolano l’organizzazione societaria a seguito della sua costituzione (la denominazione, la sede, l’oggetto, l’ammontare del capitale, le norme in tema di organo amministrativo e di assemblea) e non le clausole dell’atto costitutivo che presentano natura “contingente” (i dati dei soci, la misura delle quote, l’ammontare dei singoli conferimenti, le modalità di versamento, l’esenzione da bollo, diritti e onorari, etc.). Lo “statuto” potrebbe peraltro contenere anche ulteriori clausole riproduttive di norme legali, applicabili alla s.r.l.s. in quanto tali, la cui presenza nello statuto potrebbe essere ritenuta opportuna a fini anche meramente informativi.
La Commissione ha infatti precisato che la presenza di clausole aggiuntive – ove compatibili con la disciplina generale della s.r.l. – non incide sulla legittimità dell’atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse. La Commissione, in conclusione, non ha ritenuto che possano collocarsi al di fuori del perimetro del modello della s.r.l.s le eventuali clausole concernenti la durata della società, la scelta del modello di organizzazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o disgiunta) nonché la previsione della possibilità di decisioni non assembleari.
L’orientamento interpretativo affermato dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con nota del 5 marzo 2013 concorda con quanto sostenuto dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezia nella massima R.A.1. (pubbl. 9/12 – modificata 9/13) dettata sul tema del “modello standard tipizzato dell’atto costitutivo della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale). Il Comitato ha confermato il fatto che “le clausole negoziali del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo – statuto della s.r.l.s. sono inderogabili”, ma ha parallelamente ritenuto che “le formule dell’atto pubblico con esso proposte hanno valore meramente indicativo”. Secondo quanto sostenuto nella propria massima interpretativa dal Comitato, le “formule” inserite dal nostro legislatore all’interno del “modello standard” con l’obiettivo di semplificarne la lettura tanto da risultare perfino incomplete, donde il Notaio rogante potrà utilizzare “le formule dell’atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge notarile e nelle altre norme speciali”. È tuttavia opportuna una precisazione visto che il Notaio e/o le parti non possono tuttavia modificare le clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l.s. a meno che non sia indispensabile adeguarle a disposizioni di legge sopravvenute non recepite nel “modello standard”. 

Con comunicazione del 15 febbraio 2016 – prot. 39365 – il Ministero dello Sviluppo Economico ha in ogni caso chiarito che, in tutti i casi in cui intervenga una modifica dell’atto costitutivo standard della s.r.s.l., vi è l’obbligo di depositare non solo la delibera di modifica e l’atto costitutivo standard modificato, ma anche lo statuto in quanto costituente parte integrante dell’atto costitutivo. A ciò si aggiunge che le clausole contenute nel “modello standard” devono in ogni caso essere aggiornate con le nuove disposizioni modificative della disciplina della s.r.l.s. introdotte dal D.L.. 28 giugno 2013, n. 76 (ad esempio basti pensare all’eliminazione del limite anagrafico dei 35 anni di età che è stato abrogato anche con riferimento alle operazioni di trasferimento delle quote sociali). È però inevitabile interrogarsi circa la sorte delle clausole che vengano illegittimamente inserite all’interno dell’atto costitutivo di una s.r.l.s. in totale difformità rispetto a quanto previsto nel “modello standard”. L’esito prospettabile sembra essere orientato non solo verso la non iscrivibilità nel Registro delle imprese dell’atto costitutivo per una sua illegittimità – formale e sostanziale – ma anche altresì configurabile una ipotesi di nullità delle clausole difformi per contrarietà a norme imperative (si tratta di una nullità che potrebbe estendersi all’intero atto costitutivo ai sensi dell’art. 1419 c.c. oppure si potrebbe verificare l’ipotesi, da valutarsi con riferimento alla singola fattispecie concreta, di una riqualificazione dell’atto costitutivo della s.r.l.s. in un altro modello societario nella forma della s.r.l. “ordinaria” o nella s.r.l. “a capitale marginale”).

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L’art. 2463 bis, comma 2, n. 3 c.c. prevede che l’ammontare del capitale sociale della s.r.l.s. non solo deve essere pari ad € 1,00 ed inferiore all’importo di € 10.000,00 (cioè la soglia è compresa tra € 1 ed € 9.999,99), ma deve esser altresì interamente versato e sottoscritto alla data della costituzione della società. È altresì necessario che nell’atto costitutivo della società venga indicata la quota di partecipazione al capitale di ciascun socio, così come previsto dal combinato disposto ex art. 2463 bis, comma 2, n. 4, c.c. e dall’art. 2463 comma 2, n. 6, c.c.

La norma prescrive inoltre che i conferimenti debbono essere fatti in denaro ed essere versati all’organo amministrativo. A differenza di quanto avviene per la s.r.l. “ordinaria”, i conferimenti in natura non sono invece consentiti per la s.r.l.s.. È inoltre prescritto che il versamento del capitale iniziale venga eseguito nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società e non in una banca come comunemente avviene per la s.r.l. “ordinaria”. Si ritiene altresì ammissibile che nell’atto costitutivo della s.r.l.s. siano indicati i mezzi di pagamento impiegati per il versamento del capitale iniziale nelle mani degli amministratori così come previsto per la s.r.l. “ordinaria” a norma dell’art. 2464, comma 4, c.c.

Una importante questione riguardante il divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versamento integrale dei conferimenti in danaro riguardino solamente la fase costitutiva della società oppure valgano anche in sede di aumento oneroso del capitale sociale laddove esso rimanga entro il limite di € 10.000,00. Sul punto si rinvengono due orientamenti. Secondo quanto sostenuto dal Comitato Notarile della Regione Campania, il divieto di conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versare l’intero importo dei conferimenti in denaro al momento della sottoscrizione, si applicano non sono in sede di costituzione della s.r.l.s., ma anche in sede di aumento oneroso fino all’importo inferiore ad € 10.000,00 (Massima n. 21 del Comitato Notarile della Regione Campania – www.notaicampania.it). Si è altresì espresso su tale materia il Consiglio Notarile di Milano secondo cui “l’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro si applicano in tutti i casi di costituzione sia di s.r.l. semplificate […]. Tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di s.r.l. semplificate […], nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto. Le operazioni di aumento di capitale in tali sotto-tipi di s.r.l., pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. “ordinaria” (Massima 130 del Consiglio Notarile di Milano – 5 marzo 2013 – www.consiglionotarilemilano.it).

L’art. 2463 bis c.c. faceva inoltre espresso divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età – ovverosia 35 anni di età -, sotto declaratoria di nullità dell’atto in caso di violazione della condizione prevista dalla disposizione.

Nella formulazione iniziale dell’art. 2463 bis c.c., il nostro legislatore aveva altresì previsto che, allorquando il singolo socio avesse perso il requisito d’età, gli amministratori avrebbero dovuto convocare senza indugio l’assemblea al fine di provvedere alla delibera sulla trasformazione della società.

In caso contrario ove tale passo non fosse avvenuto il socio che avesse superato i 35 anni di età sarebbe stato soggetto di diritto alla esclusione dalla società.

Nella formulazione previgente del testo della norma era inoltre precisato che se fosse venuto meno il requisito di età in capo a tutti i soci, gli amministratori avrebbero dovuto, anche in detto frangente, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, dal momento che, in caso contrario, si sarebbe verificata una specifica causa di scioglimento della compagine sociale ai sensi dell’art. 2484 c.c., così come precipuamente modificato in tal senso dalla stessa prima versione dell’art. 3, co. 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

L’intenzione del legislatore era dunque originariamente quella di non consentire la prosecuzione della società a responsabilità limitata semplificata da parte di coloro che avessero raggiunto il limite anagrafico dei 35 anni di età.

In sede di conversione del decreto ad opera della L. 24 marzo 2012 n. 27, è stato riscritto il predetto art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e, con esso, l’art. 2463 bis c.c. la cui nuova formulazione si limitava appunto a stabilire il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età anagrafica sotto comminatoria di nullità dell’atto.

Non vi era dunque più alcun riferimento alla trasformazione obbligatoria della società al venir meno del requisito anagrafico dei 35 anni da parte di tutti i soci, né tantomeno è stata riproposta la disposizione che, modificando l’art. 2484 c.c., recava la specifica causa di scioglimento della società a responsabilità limitata semplificata, nel momento in cui tutti i soci avessero raggiunto il riferito limite anagrafico.

L’art. 9, co. 13, lett. a) e c), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 è tuttavia intervenuto anche con riferimento al divieto di cessione delle quote a soci aventi un’età superiore ai 35 anni, avendo abrogato l’art. 2463 bis, co. 4 c.c.

Con l’eliminazione del riferito divieto è dunque stata sancita la libera trasferibilità delle partecipazioni anche per la s.r.l.s. a qualsiasi persona fisica indipendentemente dal requisito dell’età anagrafica (che è stata eliminato anche ai fini della costituzione della s.r.l.s.), in conformità a quanto previsto dall’art. 2469 c.c. in tema di s.r.l. ordinaria.

Con comunicazione del 15 febbraio 2016 – prot. 39365 – il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito un proprio orientamento interpretativo sul tema della possibilità di partecipazione alla s.r.l.s. da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche a seguito di una cessione di quote ovvero attraverso la conclusione di altre operazioni che comportino la modificazione della compagine sociale. Secondo quanto evidenziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è legittima la cessione della quota sociale di una s.r.l.s. ad una persona giuridica visto che la disciplina normativa in oggetto non contiene un esplicito divieto alla possibile partecipazione alla compagine sociale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche in caso di modifiche societarie definite successivamente alla costituzione della società (ad esempio quelle definite in sede di aumento del capitale sociale). Tale eventualità non è tuttavia priva di conseguenze poiché la cessione delle quote sociali di una s.r.l.s. è indubbiamente valida ed iscrivibile nel Registro delle imprese, ma la conclusione di una simile operazione determina la perdita da parte della società della sua natura di società a responsabilità limitata semplificata e la consequenziale acquisizione della natura di s.r.l. “ordinaria”. Il Ministero dello Sviluppo Economico precisa infine che il passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. “ordinaria” non richiederebbe, nel caso di specie, di utilizzare il procedimento di trasformazione previsto dall’art. 2498 c.c. e seguenti, essendo sufficiente una delibera assembleare di modifica ex art. 2480 con cui l’assemblea approvi l’eliminazione dalla denominazione sociale del riferimento alla natura “semplificata” della società. Si ritiene altresì consentito il trasferimento della partecipazione della s.r.l.s. a persone giuridiche per effetto di una successione mortis causa (Massima R.A. 2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notariali delle Tre Venezie secondo cui il trasferimento delle quote sociali di una s.r.l.s. è ammesso mortis causa agli eredi anche se questi sono soggetti diversi dalle persone fisiche).

Nella sua formulazione originaria l’art. 2463 bis c.c. prevedeva che l’amministrazione della s.r.s.l. doveva essere unicamente affidata alle persone che rivestivano la qualifica di soci, dovendo essere scelta tra loro la persona o le persone cui vengono conferiti i poteri di gestione.

Si trattava di una condizione imperativa che non si riscontra invece nella società a responsabilità limitata, allorché l’amministrazione della società potrà indistintamente essere affidata ad uno o più soci ovvero anche ad un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale.

L’art. 9, co. 13, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha tuttavia abrogato l’art. 2463 bis, co. 2, n. 6 c.c. nella parte in cui prevedeva la possibilità di scegliere gli amministratori della s.r.l.s. soltanto tra i soci.

Per effetto dell’intervenuta modifica normativa, si ritiene pertanto che l’amministrazione della s.r.l.s. possa essere affidata sia ai soci sia anche a soggetti terzi.

Si ritiene pertanto ammissibile ed opportuno che nell’atto costitutivo della s.r.ls. sia inserita, a discrezione dei soci fondatori, una clausola che abiliti la possibilità di nominare amministratori anche soggetti terzi estranei alla compagine sociale. 

L’art. 2463 bis c.c. non ha peraltro fornito alcuna indicazione prescrittiva in merito alla eventualità o meno di affidare l’amministrazione della s.r.l.s. anche a soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Nel silenzio della norma, appare consentito che l’amministrazione della società possa essere conferita anche ad una persona giuridica. 

Per quanto concerne invece la scelta del modello di amministrazione, il “modello standard” prevede espressamente non solo che possano esservi uno o più amministratori, ma aggiunge (nella nota redazionale tra parentesi) la disposizione circa la “eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio di amministrazione”. 

Secondo quanto sostenuto dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con propria massima del 5 marzo 2013, i soci possano liberamente scegliere non solo tra uno o più amministratori, ma anche tra modello collegiale (consiglio di amministrazione) e modello pluripersonale ai sensi dell’art. 2475, comma 3, c.c., in considerazione del fatto che la specificazione del ruolo nel consiglio di amministrazione è solo “eventuale” (si ritiene quindi genericamente ammissibile un sistema di amministrazione che preveda la figura dell’amministratore unico o del consiglio di amministrazione, mentre è dibattuta possibilità di introdurre modalità di amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva). 

La disciplina contenuta nell’art. 2463 bis. c.c. e nel “modello standard” appare altresì piuttosto stringata anche con riferimento alla questione sia del funzionamento della s.r.l.s. sia della rappresentanza della società. Per quanto concerne il “funzionamento” della società, il “modello standard” prevede unicamente che “l’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione”. 

La disposizione pare escludere l’assunzione da parte dei soci di decisioni fuori dall’ambito assembleare. 

Sul punto è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano che con massima del 5 marzo 2013 ha invece ammesso la possibilità di avvalersi della modalità extra-assembleari per le decisioni dei soci, tenuto conto che la disposizione contenuta nel “modello standard” contempla espressamente la eventualità che le decisioni non sia assunte dall’assemblea (si veda l’inciso in cui viene esplicitato “ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci”). Per quanto concerne invece la questione della “rappresentanza”, si denota che, dalla lettura del combinato disposto ex art. 2463 bis, comma 2, n. 4, c.c. ed art. 2463, comma 2, n. 7, l’atto costitutivo deve contenere non solo le norme relative al funzionamento della società, ma anche quelle concernenti la rappresentanza. 

Il “modello standard” dell’atto costitutivo si limita tuttavia ad esplicitare che la rappresentanza della società spetta all’organo amministrativo, donde appare corretto ritenere consentita la possibilità di integrare l’atto costitutivo rispetto a quanto previsto nel “modello standard”, indicando anche le norme relativa alla rappresentanza. 

Si denota infine che il “modello standard” non contiene alcuna previsione in merito al controllo della s.r.l.s., sebbene l’art. 2463 bis, comma 2, n. 4, c.c. rinviando a quanto disposto dall’art. 2463, comma 2 n. 8, c.c. consente l’indicazione nell’atto costitutivo dell’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti in conformità di quanto previsto dall’art. 2477, comma 1, c.c.. Non si può quindi escludere che i soci della s.r.l.s. possano facoltativamente dotarsi di un organo di controllo determinandone la composizione e la funzione.

L’art. 2463 bis c.c. prevede infine l’adempimento di alcuni specifici obblighi pubblicitari in quanto gli atti, la corrispondenza e lo spazio elettronico destinato alla comunicazione con la rete telematica ad accesso pubblico della società contengano l’indicazione della denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, dell’ammontare del capitale sottoscritto e versato, della sede della società e dell’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta la compagine sociale.

L’art. 2463 bis c.c. contiene tuttavia, come si è già avuto modo di evidenziare, una norma di chiusura del sistema, dal momento che rinvia, per quanto non previsto dalla riferita disposizione, alle regole che disciplinano la società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

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Nella fase di costituzione della società a responsabilità limitata semplificata grande importanza rivestirà il ruolo del notaio a cui sono state riservate alcune funzioni preliminari di controllo, anche in considerazione del fatto che, come si è già avuto modo di osservare, il contratto o l’atto unilaterale costitutivo del rapporto societario dovrà essere comunque obbligatoriamente redatto mediante la predisposizione di un atto pubblico.

Al notaio sarà difatti innanzitutto rimesso il compito non solo di accertare la sussistenza dei requisiti di capacità personale dei soci, ma anche di verificare la presenza dei requisiti di legge previsti per la costituzione della compagine sociale.

Ed è inoltre il pubblico ufficiale stesso ad essere concretamente investito degli adempimenti necessari per l’iscrizione dell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata presso il registro delle imprese, attività che è comunemente affidata agli amministratori della società.

Alla luce di quanto previsto dall’art. 2463 bis, co. 3 c.c., si può ritenere che l’attività di redazione dell’atto costitutivo della società e l’iscrizione nel registro delle imprese affidata al notaio debba ritenersi alla stregua di una prestazione professionale gratuita, dal momento che la norma prevede espressamente che gli oneri notarili non sono dovuti.

Ciò nondimeno non si può negare il fatto che le spese notarili debbano in ogni caso essere corrisposte al professionista e, comunque, dovranno essere corrisposti gli onorari per l’attività di tipo consulenziale (ad esempio per l’esplicazione ai soci delle differenze esistenti tra s.r.l. ed S.r.l. semplificata, per la valutazione della volontà dei soci, per l’interpretazione e/o la necessità di adeguamento dell’oggetto sociale).

La costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata non può dunque ritenersi esente dal pagamento di spese sebbene a titolo di agevolazione l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono sollevati dalla liquidazione dei diritti di bollo e di segreteria.

In forza di quanto previsto dall’art. 44, co. 4 bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, così come oggetto di modificazione da parte dell’art. 9, co. 14, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 è inoltre opportuno evidenziare che sono previste agevolazioni per la concessione del credito da parte delle banche a quei giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprenderanno un’attività di impresa attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.

La nuova disciplina prevista dall’art. 2463 bis c.c. si sarebbe dovuto attivare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della L. 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata in Supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 71 del 24 marzo 2012) di conversione del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2012), ma si è dovuta attendere l’emanazione dello “statuto standard” per dare concreta attuazione alla società a responsabilità limitata semplificata.

Lo statuto avrebbe dovuto essere approntato entro il 23 maggio 2012, ma tale termine non è stato rispettato, tanto è vero che si è dovuto attendere sino all’emanazione del regolamento di cui al riferito D.M. del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012 per l’effettivo e concreto ingresso nel nostro ordinamento giuridico della società a responsabilità limitata semplificata la cui disciplina è stata tuttavia modificata dall’art. 9, co. 13, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

Per un approfondimento si rinvia a:

– Cengia Cristina, S.r.l. semplificate: conseguenze della cessione di quote a persone giuridiche, in “Il Quotidiano Giuridico”, Wolters Kluwer Italia, 11 marzo 2016;

– Cian Marco, Le società di capitali (a r.l.) “quasi a-capitalizzate”: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina,in “Le Nuove leggi civili commentate”, 2014, fasc. 4, pp. 755-768

– Marasà Giorgio, Le s.r.l. nel quadro della legislazione di agevolazione, in “Le Nuove leggi civili commentate”, 2014, fasc. 3, pp. 632-644

– Marocchi Marco, Le recenti novità in tema di s.r.l. ordinaria ed s.r.l. semplificata, in “Studium iuris”, 2014, fasc. 3, pp. 267-273;

– Marocchi Marco, Le nuove s.r.l. all’esito della controriforma, in “Il Quotidiano Giuridico”, Wolters Kluwer Italia, 17 marzo 2014;

– Botturini Paolo, La s.r.l. semplificata (e la s.r.l. con capitale ridotto) nel sistema societario, in Rivista di diritto societario, 2014, fasc. 4, pt. 3, pp. 576-599

– Busani Angelo, La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro, in “Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale”, 2013, fasc. 10, pp. 1069-1086;

– Cinieri Saverio, S.r.l. semplificata scompare il limite dei 35 anni, in “Il Quotidiano Giuridico”, Wolters Kluwer Italia, 28 agosto 2013;

– Busani Angelo, Busi Carlo Alberto, La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), in “Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale”, 2012, fasc. 12, pp. 1305-1318;

– Ciccia Antonio, SRLS, l’individuazione dell’oggetto sociale, in “Il Quotidiano Giuridico”, Wolters Kluwer Italia, 6 dicembre 2012;

– AA.VV., Chi può costituire la S.r.l. a capitale ridotto, in “Il Quotidiano Giuridico”, Wolters Kluwer Italia, 31 agosto 2012;

– Cinieri Saverio, S.r.l. semplificate, questioni aperte, in “Il Quotidiano Giuridico”, Wolters Kluwer Italia, 28 agosto 2012;

– AA.VV., S.r.l. semplificata, via libera dal Consiglio di Stato, in “Il Quotidiano Giuridico”, Wolters Kluwer Italia, 20 giugno 2012;

– Sottoriva Claudio, S.R.L. semplificate a favore dei giovani, in “Il Quotidiano Giuridico”, Wolters Kluwer Italia, 25 gennaio 2012.

 

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