Mancato invio telematico della dichiarazione dei redditi: la ricevuta del Caf salva il contribuente. Per gli errori è responsabile il Caf.
Affidare l’invio della propria dichiarazione dei redditi a un commercialista non esonera il contribuente dal controllare l’esatto adempimento di tale obbligo: difatti, se il professionista dovesse dimenticare di eseguire il deposito telematico, a farne le spese sarà comunque il cliente. Leggi sul punto Come tutelarsi dagli errori del commercialista.
Che succede, invece, se il Caf non presenta o sbaglia il 730: chi è responsabile? Il legislatore e la giurisprudenza hanno affrontato questo problema svariate volte. Ecco il quadro normativo che ne è derivato.
Per fare il punto della situazione, ti spiegheremo qui di seguito chi paga per gli errori del Caf.
Omessa trasmissione del 730 da parte del Caf
Due sono i principali errori che può commettere un Caf: l’omessa trasmissione della dichiarazione dei redditi del contribuente o l’errore nella compilazione. Partiamo dal primo punto.
Secondo una sentenza recente della Commissione Tributaria Regionale della Liguria [1], non è responsabile il contribuente a cui il Caf ha rilasciato la ricevuta che certifica la presentazione della documentazione fiscale, qualora poi il Caf stesso non abbia effettivamente trasmesso telematicamente il modello 730 all’Agenzia delle Entrate. Tale ricevuta, infatti, costituisce per il contribuente la prova dell’avvenuta presentazione: una rassicurazione che toglie all’interessato ogni dubbio in merito all’adempimento dell’obbligo e lo esonera quindi dalla verifica successiva.
È vero: secondo la legge [2] la prova della presentazione della dichiarazione è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica; ma tale norma si applica agli intermediari abilitati (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni sindacali).
Invece, secondo la decisione in commento, ai Caf si applicano le disposizioni del Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, recante il regolamento per l’assistenza fiscale resa dai Caf. Tale normativa stabilisce che i Caf rilascino al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate e tale ricevuta costituisce prova dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente.
Dunque, è sufficiente la ricevuta del Caf affinché il contribuente possa far valere l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria. Non importa quindi se l’Agenzia delle Entrate ha emesso o meno l’attestazione di avvenuta ricezione del documento fiscale. Tanto del resto è indicato nelle istruzioni del modello 730.
La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato in passato che la ricevuta rilasciata dal Caf costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, ed è per questa ragione che il Caf, prima di rilasciarla, deve verificare i requisiti necessari per poter utilizzare il modello 730 e gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli [3].
Errori e sbagli del Caf nel 730: di chi è la responsabilità?
Per gli errori rilevati dall’Agenzia delle Entrate sul 730 elaborato da un Caf, il contribuente non è, di norma, responsabile. Al contrario è il Caf a farne le spese: a quest’ultimo infatti viene irrogata una sanzione pari all’imposta, agli interessi e alla sanzione. Questa regola però non vale sempre. Il Caf risponde solo degli errori derivanti dall’inesatta valutazione dei dati in proprio possesso, ma per gli errori dipendenti da false o inesatte dichiarazioni del contribuente ne risponde solo quest’ultimo.
La legge impone al Caf di emettere un visto di conformità [4] con cui attesta l’avvenuto controllo della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alla documentazione presentata dal contribuente. Questo documento certifica la correttezza dei calcoli fatti dal Caf sulla base degli elementi da questi riscontrabili oggettivamente. Si pensi, ad esempio, al riscontro delle condizioni per ottenere il bonus prima casa (trasferimento residenza entro 18 mesi) o in generale alla verifica di tutte le regole previste in materia di detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta. Per tutto ciò che dipende, invece, dal contribuente, le conseguenze ricadono su di lui. Si pensi, ad esempio, alla non corretta indicazione di un canone di affitto percepito o al numero di familiari a carico.
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