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Tribunale di Reggio Emilia


Ordinanza collegiale 26 maggio 2014


REPUBBLICA ITALIANA


il Tribunale di Reggio Emilia


in composizione collegiale


composto dai Magistrati Sigg.


Dott.ssa Rosaria Savastano, Presidente


Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est.


Dott.ssa Simona Boiardi, Giudice


a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 22/5/2014, nella causa iscritta al n. 1988/2014 R.G.


promossa da


Studio X. s.r.l. (avv. Sottana e Carletti)


contro


Y. s.r.l. (avv. Zimondi M. e Zimondi F.)


* * * * *


rilevato che, è pacifico tra le parti, ed è comunque provato per tabulas, che:


  • Studio X. ha ottenuto nei confronti di Y. un titolo esecutivo di formazione giudiziale, e cioè un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;

  • sulla base di tale titolo, ha notificato un primo precetto, poi seguito da una prima azione esecutiva tramite pignoramento presso terzi;

  • essendosi la prima esecuzione rivelata incapiente, ha notificato un secondo precetto, cosiddetto in rinnovazione, seguito da una seconda azione esecutiva tramite pignoramento immobiliare;

  • avverso il precetto in rinnovazione, dell’importo di € 31.652, ha proposto opposizione Y., contestando quattro limitatissime voci accessorie, per un complessivo ammontare di € 2.587,77, ed in particolare € 350 per il compenso del secondo precetto, € 649 per l’iscrizione dell’ipoteca, € 1.088,77 per le spese successive al titolo, € 500 per il compenso della prima esecuzione;

  • il G.E., accogliendo l’istanza dell’opponente, ha sospeso ex art. 615 c.p.c. l’efficacia esecutiva del titolo, semplicemente argomentando che “ai sensi dell’art. 95 c.p.c., le spese per il precetto perento rimangono a carico del creditore”;

  • avverso tale pronuncia interpone reclamo Studio X., affidandosi a tre motivi: da una prima angolazione, argomentando che la pronuncia del G.E. è resa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c.; da una seconda angolazione e nel merito, che le spese del primo precetto sono state correttamente e doverosamente inserite nel secondo precetto; da ultimo ed ogni caso, che anche laddove le spese del primo precetto fossero ritenute non dovute, sarebbe comunque erronea l’integrale, e non già parziale, sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo;

  • resiste Y.;


ritenuto che, manifestamente infondata è la prima doglianza, relativa alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che Y. ha domandato la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ex aliis, in ragione della richiesta di pagamento delle spese del primo precetto (cfr. pag. 4 e 5 del ricorso), ed il G.E. ha disposto la sospensione esattamente per tale ragione. Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. è quindi prospettabile.


Parimenti infondata è la seconda doglianza, relativa alla pretesa di inserire nel precetto in rinnovazione le spese del primo precetto.


Sul punto, deve infatti evidenziarsi che, per pacifica giurisprudenza, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 481 c.p.c. entro il quale iniziare l’esecuzione dopo l’intimazione del precetto, essendo di decadenza e non prescrizione, è rispettato se entro detto termine si propone la prima esecuzione, non essendo necessario intimare un ulteriore precetto nel caso in cui occorra procedere ad una seconda esecuzione.


In sostanza, il precetto in rinnovazione è atto che non ha alcuna utilità procedimentale, posto che l’inizio di un’esecuzione implica che il precetto originario possa essere utilizzato per tutte le successive esecuzioni sino al soddisfo del credito (Cass. n. 9966/2006, Cass. n. 11578/2005); e nel caso in cui con il precetto in rinnovazione si intimi anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l’ultimo precetto, in sé valido, è però illegittimo per la parte relativa a tali spese (Cass. n. 19876/2013).


Correttamente, quindi, il G.E. ha ritenuto non dovute le spese di € 350 relative al compenso per il primo precetto e contenute nel secondo.


Fondata è però la terza doglianza, quella oggettivamente principale, relativa all’integrale sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.


Sul punto, devi ribadirsi quanto appena evidenziato, e cioè che la richiesta delle spese relative ad un precetto precedente, rende illegittimo non già l’intero precetto in rinnovazione, ma solo la parte di tale precetto relativa a tali spese. Infatti, la rinnovazione del precetto “non costituisce affatto, a differenza del frazionamento di un credito unitario, abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l’importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione”; e pertanto detta rinnovazione del precetto “configura senza dubbio un’attività legittima… purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti” (così, testualmente, Cass. n. 19876/2013, est. De Stefano).


Anche in linea più generale, infatti, se la somma portata nel precetto risulta eccessiva, ciò non travolge l’atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. per tutte la recentissima Cass. n. 7207/2014; nello stesso senso, si veda pure Cass. n. 2160/2013, Cass. n. 5515/2008).


Sulla base di tali insegnamenti, del tutto persuasivi ed ai quali il Collegio intende dare continuità, deve procedersi non già alla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’intero titolo, ma semplicemente alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo limitatamente alle somme non dovute, quale quella di € 350;


considerato che, ciò posto con riferimento all’unica doglianza di merito esaminata dal G.E,. occorre ora statuire con riferimento alle ulteriori tre contestazioni a voci del precetto mosse dall’attuale convenuto e ritenute assorbite dal giudice di prime cure a seguito della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.


In particolare, va ritenuta infondata la contestazione relativa alla voce del precetto relativa alle spese di € 649 per la costituzione dell’ipoteca, essendo le stesse certamente dovute dal debitore.


Viceversa, fondata è sia la doglianza relativa alle spese legali successive al titolo, come notifica e registrazione, che già sono ricomprese nel primo precetto e non possono essere duplicate nel precetto in rinnovazione, per le ragioni più sopra illustrate; sia la doglianza relativa alle spese legali della prima esecuzione, che dovevano essere soddisfatte nell’ambito della prima esecuzione stessa.


Ne consegue che non dovute sono le somme di € 1.088,77 ed € 500.


Conclusivamente, quindi, non è dovuta la complessiva somma di € 1.938,77 (€ 350, più € 1.088,77, più € 500), e pertanto il precettante può procedere per la minor somma di € 29.713,73, non già per la maggior somma € 31.652,5;


considerato che, le spese di lite vanno definite nell’ambito del già instaurato giudizio di merito sull’opposizione a precetto, essendo la presente fase un procedimento cautelare in corso di causa.


P.Q.M.


visto l’art. 669 terdecies c.p.c.,


– in accoglimento del reclamo, sospende solo parzialmente l’efficacia esecutiva del titolo, limitatamente alla somma di € 29.713,73;


– spese al merito.


Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/5/2014.


Reggio Emilia, 23/5/2014


Il Presidente, Dott.ssa Rosaria Savastano


Il Giudice estensore, Dott. Gianluigi Morlini

 

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