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Il contribuente può chiedere l’annullamento della procedura esecutiva se presenta istanza di sospensione per prescrizione del credito.

Equitalia non può procedere con l’esecuzione esattoriale se dopo la notifica della cartella di pagamento il contribuente ha notificato dichiarazione di sospensione avente ad oggetto la prescrizione del credito vantato. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Salerno in una recente sentenza [1].

La vicenda

Nel caso di specie nonostante l’istanza di sospensione presentata dal contribuente, Equitalia procedeva nell’iter finalizzato alla riscossione fino alla notifica del pignoramento presso terzi. Il contribuente faceva opposizione contestando, tra le altre cose, la sussistenza del titolo esecutivo che legittima il

pignoramento. Infatti, secondo la difesa del contribuente, la domanda di sospensione comportava la sospensione automatica dei ruoli posti a fondamento dell’esecuzione.

Il giudice del tribunale di Salerno, accogliendo la domanda dell’opponente, ha stabilito che la procedura esecutiva esattoriale è illegittima ed inefficace: infatti in tal caso Equitalia doveva sospendere la procedura di riscossione.

La sospensione delle cartelle “pazze”

La legge finanziaria del 2013 [2] ha previsto che il cittadino possa chiedere direttamente ad Equitalia la sospensione di azioni cautelari ed azioni esecutive. In tal modo si blocca immediatamente il sistema di riscossione.

Tale misura può prevenire alcuni inconvenienti, tenuto conto che la proposizione del ricorso giurisdizionale, non blocca automaticamente la procedura esecutiva, ma è necessario inoltrare richiesta di sospensione cautelare al giudice tributario; anche nel caso in cui si agisca in autotutela presentando domanda di sgravio direttamente all’ente creditore è necessario che quest’ultimo comunichi lo sgravio ad Equitalia altrimenti la procedura esecutiva va avanti.

Quindi nel caso in cui venga notificata una cartella di pagamento oppure un fermo dell’autovettura, il debitore potrà rivolgendosi direttamente ad Equitalia o ad altro concessionario per la riscossione.

Quando si può presentare istanza di sospensione?

La legge prevede che entro 60 giorni dalla notifica da parte del concessionario dell’atto di riscossione o dell’atto della procedura cautelare, il contribuente può presentare al concessionario istanza di sospensione con documentazione che attesti le proprie ragioni. In particolare si è legittimati a tale istanza soltanto nei seguenti casi:

– prescrizione o decadenza del diritto di credito vantato prima che il ruolo sia reso esecutivo;

– sospensione amministrativa da parte dell’ente creditore;

– sospensione giudiziale o sentenza di annullamento emessa in giudizio a cui il concessionario non ha preso parte;

– pagamento effettuato prima che il ruolo fosse reso esecutivo.

Fino al 22 ottobre 2015 [3] era possibile chiedere la sospensione anche in presenza di “qualsiasi altra causa di non esigibilità” del credito; oggi dopo la modifica legislativa questo motivo, che consentiva in molti altri casi di sperare nell’annullamento dei pagamenti, è stato purtroppo eliminato.

La domanda può essere trasmessa via fax, mail, raccomandata ed anche direttamente dal sito di Equitalia.

La sospensione non può essere richiesta se l’addebito non viene notificato dall’agente per la riscossione. Se l’avviso di accertamento non proviene da Equitalia ma dall’Agenzia delle Entrate, ci si dovrà rivolgere direttamente a questo ente.

Quali gli adempimenti di Equitalia?

La legge prevede che in tal caso ogni procedura rivolta alla riscossione deve essere sospesa.

Il concessionario per la riscossione, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza di sospensione deve trasmettere gli atti all’ente creditore per l’esame della documentazione. L’ente creditore dovrà procedere ad esaminare e riferire all’agente per la riscossione. Nel caso in cui venga accolta la domanda del contribuente, l’ente stesso provvederà ad emettere provvedimento di sospensione e di sgravio; in caso contrario chiederà al concessionario di continuare la propria attività.

Quando si ha l’annullamento del debito?

Trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda di sospensione della riscossione senza alcuna risposta dell’ente creditore, il debito si considera annullato, salvo il caso di sospensione giudiziale o sentenza di annullamento non definitiva. Si tratta quindi di una ipotesi di silenzio assenso.

Va infine ricordato che l’istanza inoltrata ad Equitalia non sospende i termini per proporre ricorso giurisdizionale.

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