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© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza una espressa autorizzazione scritta. È consentito il link diretto a questo documento.

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

 

1. Introduzione

In risposta alla crisi economica e sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19, la Commissione europea ha deciso di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato. A questo fine, il 19 marzo 2020 ha adottato un “Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak)[1], con il quale i Paesi membri sono stati autorizzati, sino al 31 dicembre 2020, ad adottare misure di sostegno al sistema produttivo in deroga alla disciplina ordinaria in materia di aiuti di Stato[2].

Nella Comunicazione si osserva che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri nel tentativo di arrestare il contagio hanno un impatto economico immediato, sia dal lato della domanda (caduta dei consumi e degli investimenti) sia dal lato dell’offerta (interruzione della catena degli approvvigionamenti), che, pur essendo particolarmente grave in alcuni settori (turismo, commercio al dettaglio, trasporti, ecc.), colpisce le imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni.

In tale contesto, le imprese, sia solvibili sia meno solvibili, possono trovarsi a corto di liquidità, con possibili gravi ripercussioni sulla loro situazione economica e sui loro dipendenti. Di qui la necessità di un sostegno pubblico adeguato a “garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di Covid-19”.

Già nella Comunicazione del 13 marzo 2020 la Commissione, dopo aver sottolineato che la disciplina sugli aiuti di Stato, previgente allo scoppio della crisi epidemiologica, permette ai Paesi membri di adottare un’ampia gamma di misure a sostegno delle imprese[3], si dichiara disponibile ad applicare l’art. 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, che consente di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato volti a compensare le imprese per i danni subiti a causa di disastri naturali o di altri eventi eccezionali[4], e l’art. 107, paragrafo 3, lett. b), del TFUE che facoltizza la Commissione ad approvare misure di sostegno pubblico al fine di porre rimedio al grave turbamento dell’economia di umo Stato membro[5].

Il Quadro temporaneo è stato modificato, integrato e prorogato cinque volte nei mesi successivi (quattro nel 2020 e una all’inizio del 2021), in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria e della necessità di sostenere le imprese più duramente colpite dalla crisi pandemica.

 

2. Comunicazione del 19 marzo 2020

Nel Temporary Framework del 19 marzo la Commissione individua cinque tipologie di misure di aiuto che, previa notifica alla Commissione, possono essere temporaneamente adottate dai paesi per far fronte all’emergenza:

  • aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (sezione 3.1)[6];
  • aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (sezione 3.2);
  • aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti (sezione 3.3);
  • aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari (sezione 3.4);
  • assicurazione del credito all’esportazione (sezione 3.5).

 

2.1 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

La Commissione considera compatibili con il mercato interno aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovavo di fronte a una improvvisa carenza di liquidità, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • l’aiuto, in forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, non supera 800.00 euro per impresa (al lordo delle imposte);
  • l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
  • l’aiuto non può essere concesso a imprese che erano in difficoltà a fine 2019;
  • l’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2020;
  • gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate[7].

 

2.2 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

La Commissione considera compatibili aiuti in forma di nuove garanzie pubbliche sui prestiti per periodi e importi di prestiti limitati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • è previsto un livello minimo di premio di garanzia che aumenta con la durata del prestito garantito, seguendo le modalità indicate dal paragrafo 25, lettere a) e b) della Comunicazione. La prima possibilità consiste nell’applicazione delle condizioni elencate in una tabella che prevede commissioni di garanzia crescenti a seconda che si tratti di PMI o grandi imprese e a seconda della scadenza del prestito sino a un anno, da due a tre anni e da quattro a sei anni. La seconda possibilità è notificare un regime che prenda la tabella come base ma modulando le condizioni della garanzia;
  • le garanzie sui prestiti per investimenti e per il capitale d’esercizio sono concesse entro il 31 dicembre 2020;
  • per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito non supera determinate soglie[8];
  • per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo può essere superiore alle suddette soglie con una giustificazione adeguata e assicurando la proporzionalità dell’aiuto;
  • la durata della garanzia è al massimo di 6 anni, salvo che venga utilizzata la possibilità di modulare le condizioni in base al paragrafo 25, lett. b);
  • la garanzia pubblica non eccede il 90 per cento del capitale del prestito se le perdite sono subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato, e il 35 per cento del capitale del prestito se le perdite sono attribuite prima allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi. Inoltre, in entrambi i casi, se si riduce l’ammontare del prestito, anche l’importo garantito deve essere diminuito in proporzione;
  • la garanzia può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.

 

2.3 Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati su prestiti

Sono considerati compatibili con le regole del mercato interno gli aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per un periodo limitato e importi di prestito limitati, alle condizioni di seguito elencate:

  • il tasso di interesse agevolato non deve essere inferiore a un livello minimo, pari al tasso base[9] applicabile al 1° gennaio 2020 più il margine di rischio calcolato secondo le modalità indicate nel paragrafo 27, lettere a) e b), del Quadro temporaneo, come modificato dalla Comunicazione del 3 aprile 2020 (cfr. infra);
  • i contratti di prestito, che possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti sia quello relativo al capitale d’esercizio, devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e avere una durata massima di sei anni;
  • per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l’importo del prestito non deve superare determinate soglie[10];
  • per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del prestito può essere superiore alle predette soglie, con una giustificazione adeguata e fornendo assicurazioni sulla proporzionalità dell’aiuto;
  • il prestito a tassi agevolati può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.

 

2.4 Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari

La Commissione ha fissato alcuni requisiti aggiuntivi nel caso in cui gli aiuti sotto forma di garanzie pubbliche e tassi di interesse agevolati alle imprese che presentano carenze di liquidità vengano concessi non direttamente dalle amministrazioni pubbliche, ma tramite banche o altri intermediari finanziari. A tal fine, si richiede agli intermediari di trasferire “nella misura più ampia possibile” i vantaggi della garanzia pubblica e dei tassi di interesse agevolati sui prestiti ai beneficiari e di essere in grado di dimostrare l’esistenza di meccanismi e/o sistemi atti a garantire che ciò abbia luogo, in particolare mostrando che l’aiuto porta a maggiori volumi di finanziamento, a una più elevata rischiosità del portafoglio prestiti, a minori requisiti in termini di garanzie e premi di garanzia, o minori tassi di interesse rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza di aiuto.

 

2.5 Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

In merito alla misura in epigrafe, si fa presente che i crediti all’esportazione consentono agli acquirenti stranieri di beni e/o servizi di differire il pagamento; differimento che comporta un rischio di credito per il venditore/esportatore, contro il quale questi si assicura generalmente presso compagnie assicurative private. In base alla Comunicazione del 2012, gli scambi con i paesi indicati nel suo allegato[11], con durata del rischio inferiore a due anni, comportano rischi assicurabili sul mercato e non dovrebbero, in linea di principio, essere assicurati dallo Stato o da assicuratori che beneficiano del sostegno pubblico.

Tuttavia, la Comunicazione prevede che, qualora la capacità del mercato diventi insufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, la Commissione possa rivedere l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, dopo aver consultato gli Stati membri e gli altri soggetti interessati.

In seguito alle preoccupazioni espresse da alcuni paesi membri circa una possibile contrazione a livello mondiale del mercato delle assicurazioni private per le esportazioni verso tutti i paesi a causa della pandemia, il 23 marzo 2020 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica dalla quale è emersa non solo una capacità insufficiente di assicurazione privata per le esportazioni verso tutti paesi, ma anche un prevedibile aumento significativo della domanda di assicurazione riconducibile all’attuale crisi. Con Comunicazione del 27 marzo 2020, la Commissione ha pertanto deciso di considerare i crediti all’esportazione verso tutti i paesi elencati nell’elenco di cui sopra come temporaneamente “non assicurabili sul mercato”. Viene così consentito il ricorso all’assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine verso tutti questi paesi.

 

2.6 Monitoraggio e relazioni

Il Temporary Framework richiede agli Stati membri di pubblicare le informazioni sugli aiuti concessi sul proprio sito web relativo agli aiuti di Stato entro 12 mesi dalla concessione[12]. Inoltre, ogni Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù del Quadro temporaneo e presentare annualmente alla Commissione una relazione sull’attuazione del Quadro.

Le informazioni necessarie a stabilire se le condizioni previste sono state rispettate devono essere conservate per dieci anni ed essere fornite alla Commissione, dietro sua richiesta.

 

3. La Comunicazione del 3 aprile 2020

Con la Comunicazione del 3 aprile[13], la Commissione ha modificato per la prima volta il Temporary Framework ampliando il novero degli aiuti che gli Stati membri possono concedere alle imprese in difficoltà. In particolare, sono state introdotte cinque tipologie di misure di sostegno, di cui tre (aiuti per ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 (sezione 3.6), aiuti agli investimenti per le infrastrutture di testing e upscaling (sezione 3.7) e aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 (sezione 3.8) sono considerate compatibili in applicazione dell’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE e due (misure sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali (sezione 3.9) e misure sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari (sezione 3.10) sono considerate compatibili in applicazione dell’art. 107, paragrafo 3, lett. b), del TFUE.

 

3.1 Aiuti a favore di progetti di R&S in materia di Covid-19

Gli aiuti in questione devono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2020. Se il progetto di R&S è stato avviato dal 1° febbraio 2020 o è insignito di un marchio di eccellenza specifico per il Covid-19, l’effetto di incentivazione viene presunto. Per i progetti avviati antecedentemente al 1° febbraio 2020, l’effetto di incentivazione è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto; in tali casi, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto.

I costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di R&S nel corso della sua durata, compresi i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, ecc.

L’intensità dell’aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100 per cento dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e l’80 per cento dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale. L’intensità di aiuto per quest’ultima categoria di costi può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto in questione è realizzato in collaborazione con organismi di ricerca o altre imprese ubicati in altri paesi.

Questo tipo di aiuti è cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili, a patto che non vengano superati i massimali relativi all’intensità di aiuto suindicati. Le imprese che beneficiano di questo aiuto non dovevano trovarsi in situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019.

A fronte dell’aiuto, l’impresa beneficiaria deve impegnarsi a concedere licenze non esclusive a terzi nello Spazio economico europeo, a condizioni di mercato non discriminatorie.

 

3.2 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di testing e upscaling

Gli aiuti per i progetti in epigrafe devono essere concessi in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2020. Per i progetti avviati dal 1° febbraio 2020, si ritiene che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione. Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto; in questi casi, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto.

Il progetto d’investimento deve essere completato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Se detto termine non è rispettato, per ogni mese di ritardo il beneficiario è tenuto a rimborsare il 25 per cento dell’importo dell’aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dal suo controllo. Per gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se il termine è rispettato, l’anticipo viene trasformato in sovvenzione; in caso contrario, il beneficiario è tenuto a rimborsare gli anticipi in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto.

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di testing e upscaling; l’intensità dell’aiuto non deve superare il 75 per cento dei costi ammissibili. L’intensità massima di aiuto ammissibile può essere aumentata di 15 punti percentuali se l’investimento viene concluso entro due mesi oppure se il sostegno proviene da più Stati membri.

Gli aiuti di questo tipo non possono essere cumulati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili, ma possono essere accompagnati da una garanzia a copertura delle eventuali perdite del beneficiario. Anche questa tipologia di aiuti non può essere concessa a imprese in situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019.

Il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di testing e upscaling deve corrispondere al prezzo di mercato e le infrastrutture devono essere aperte a molteplici utenti e il loro uso deve essere concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 per cento dei costi di investimento possono fruire di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli.

 

3.3 Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19

Gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid 19 (medicinali, vaccini, dispositivi medici, ecc.) devono essere concessi, entro il 31 dicembre 2020, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili. Per i progetti avviati dal 1° febbraio 2020, si ritiene che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali circostanze, sono ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto.

Il progetto d’investimento deve essere completato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto. In caso di ritardo, valgono le stesse considerazioni svolte per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di upscaling.

I costi ammissibili riguardano tutti i costi d’investimento necessari per la produzione dei prodotti e quelli di collaudo dei nuovi impianti di produzione.

L’intensità di aiuto non deve superare l’80 per cento dei costi ammissibili. Viene prevista la possibilità di aumentare l’intensità massima consentita di 15 punti percentuali se l’investimento viene completato entro due mesi o è realizzato con il sostegno di più Stati membri.

Analogamente al caso precedente, gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili, ma possono essere accompagnati da una garanzia a copertura delle perdite. L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano in situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019.

 

3.4 Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali

La Commissione considera compatibili i regimi degli aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia. Tali aiuti devono essere concessi prima del 31 dicembre 2020 e i differimenti non devono andare oltre il 31 dicembre 2022.

 

3.5 Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti

Gli aiuti volti a evitare licenziamenti durante la pandemia devono essere concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni. La sovvenzione per il pagamento dei salari deve essere concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali conseguente alla pandemia e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in via continuativa l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è stato concesso l’aiuto.

L’importo della sovvenzione mensile non deve superare l’80 per cento della retribuzione mensile lorda[14] del personale beneficiario.

Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere cumulate con altre misure di sostegno all’occupazione, purché ciò non comporti una sovra-compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni della specie possono essere anche combinate con i differimenti del pagamento delle imposte e degli oneri contributivi.

 

3.6 Il cumulo delle misure di sostegno

Le misure del Quadro temporaneo possono essere cumulate tra loro con alcune eccezioni:

  • per le garanzie sui prestiti e i prestiti agevolati (sezioni 3.2 e 3.3, rispettivamente), non è consentito il cumulo se l’aiuto è concesso per il medesimo prestito sottostante e l’ammontare complessivo del prestito per impresa supera le soglie previste dai paragrafi 25 d) e 27 d) del Quadro;
  • per gli aiuti di cui alle sezioni 3.6 (attività di ricerca e sviluppo), 3.7 (costruzione e ammodernamento delle infrastrutture di testing e upscaling) e 3.8 (produzione di prodotti connessi al Covid-19), introdotte dalla Comunicazione del 3 aprile 2020, il cumulo non è consentito se l’aiuto concerne i medesimi costi ammissibili.

Le misure del Quadro temporaneo possono essere inoltre cumulate con gli aiuti coperti dal Regolamento generale di esecuzione per categoria[15] e con gli aiuti de minimis[16], nel rispetto delle norme sul cumulo previste dalle relative discipline.

 

4. La Comunicazione dell’8 maggio 2020

Con la Comunicazione di maggio[17] la Commissione ha modificato nuovamente il Quadro temporaneo per consentire interventi pubblici sotto forma di strumenti di capitale e di strumenti ibridi di capitale (nuova sezione 3.11) a favore di imprese in difficoltà a causa della pandemia.

Nella parte introduttiva della Comunicazione la Commissione sottolinea che il sostegno pubblico in forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale ha effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Di qui la necessità che tali interventi siano subordinati a chiare condizioni per quel che concerne l’entrata, la remunerazione e l’uscita dello Stato dalle imprese interessate.

Obiettivo delle nuove misure è impedire che condizioni avverse del ciclo economico determinino l’uscita dal mercato di imprese che erano redditizie prima della diffusione dell’epidemia e che potrebbero incontrare problemi di solvibilità nel lungo termine.

 

4.1 Condizioni di ammissibilità e accesso

Per essere considerate compatibili ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lett. b) del TFUE, le misure di ricapitalizzazione, che possono riguardare sia le grandi imprese sia le PMI, devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • senza l’intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività[18];
  • l’intervento risponde all’interesse comune[19];
  • il beneficiario non è in grado di reperire sul mercato a condizioni accessibili i finanziamenti di cui necessita e le misure orizzontali a sostegno della liquidità esistenti nello Stato membro interessato sono insufficienti a garantirne la sostenibilità economica;
  • l’impresa beneficiaria non era già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Gli Stati membri concedono tali misure nell’ambito di un regime di aiuti approvato dalla Commissione solo a seguito di una richiesta scritta da parte delle imprese. Per gli aiuti soggetti a notifica individuale, i Paesi membri forniscono la prova della richiesta scritta nell’ambito della notifica della misura individuale di aiuto alla Commissione.

 

4.2 Tipologie di misure di ricapitalizzazione

Per le misure di ricapitalizzazione gli Stati membri possono utilizzare due tipologie di strumenti:

  1. strumenti di capitale (azioni ordinarie o privilegiate); e/o
  2. strumenti ibridi di capitale, cioè strumenti che hanno caratteristiche sia di debito sia di capitale (ad esempio, le obbligazioni convertibili).

Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi variante di questi strumenti o anche combinazioni di strumenti di capitale e strumenti ibridi. La sottoscrizione di tali strumenti può avvenire anche nell’ambito di un’offerta di mercato, purché qualsiasi conseguente intervento pubblico nei confronti del beneficiario soddisfi le condizioni di cui alla sezione 3.11. Si richiede inoltre agli Stati membri di assicurare che gli strumenti scelti siano adatti al fabbisogno di ricapitalizzazione del beneficiario e, al contempo, siano i meno distorsivi della concorrenza.

 

4.3 Importo delle misure di ricapitalizzazione

Affinché l’aiuto sia proporzionale, l’importo dell’intervento di ricapitalizzazione non deve superare il minimo necessario per assicurare la redditività del beneficiario e per ripristinare la sua struttura patrimoniale anteriore alla pandemia, ossia al 31 dicembre 2019.

 

4.4 Remunerazione e uscita dello Stato

Per ridurre al minimo il rischio di distorsioni della concorrenza tra paesi membri, è previsto che lo Stato riceva una remunerazione congrua per l’investimento. Inoltre, gli aiuti sotto forma di ricapitalizzazione devono essere rimborsati quando l’economia si stabilizza. La Commissione ravvisa l’opportunità di concedere al beneficiario un periodo di tempo sufficiente per il rimborso, ma richiede agli Stati membri di ricercare soluzioni atte a incentivare progressivamente il rimborso dell’aiuto[20].

 

4.5 Remunerazione degli strumenti di capitale

Il conferimento di capitale da parte dello Stato deve aver luogo a un prezzo non superiore al prezzo medio delle azioni del beneficiario nei 15 giorni che precedono la richiesta di conferimento del capitale[21].

L’aumento progressivo della remunerazione può consistere in vari meccanismi, come la concessione allo Stato di azioni supplementari[22]. Ogni incremento della remunerazione deve essere almeno pari al 10 per cento della remunerazione per la partecipazione dello Stato, derivante dal conferimento ai sensi del Quadro temporaneo che non è stata rimborsata.

Tale meccanismo sarà attivato 4 anni dopo il conferimento di capitale, se lo Stato non ha venduto almeno il 40 per cento della risultante partecipazione azionaria, e 6 anni dopo il conferimento di capitale se lo Stato non ha venduto integralmente la risultante partecipazione azionaria[23].

Il beneficiario deve avere la possibilità di riacquistare in ogni momento la partecipazione derivante dal conferimento di fondi pubblici, assicurando allo Stato una remunerazione congrua per l’investimento[24]. In alternativa, lo Stato può vendere in qualsiasi momento ai prezzi di mercato ad acquirenti diversi dal beneficiario la propria quota di interessenza. In tal caso, è tenuto a consultare i potenziali acquirenti o ad effettuare una vendita in borsa. Agli azionisti che detenevano azioni prima della ricapitalizzazione lo Stato può accordare il diritto di prelazione per l’acquisto al prezzo risultante dalla consultazione pubblica.

 

4.6 Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale

La remunerazione degli strumenti ibridi di capitale deve tenere debitamente conto: i) delle caratteristiche dello strumento prescelto (compreso il livello di subordinazione, il rischio e le modalità di pagamento); ii) degli incentivi previsti per l’uscita (come le clausole di incremento progressivo della remunerazione e di rimborso); e iii) di un tasso di interesse di riferimento congruo[25].

Una volta completata la conversione degli strumenti ibridi in capitale proprio, deve essere previsto un meccanismo di aumento progressivo della remunerazione dello Stato in modo da incentivare i beneficiari a riacquistare i conferimenti di capitale pubblico. Se dopo 2 anni dalla conversione in capitale proprio, il capitale risultante dall’intervento pubblico è ancora di proprietà dello Stato, quest’ultimo deve ricevere dal beneficiario una quota supplementare, almeno pari al 10 per cento della partecipazione rimanente risultante dalla conversione degli strumenti ibridi di capitale. In alternativa, è possibile accettare altri meccanismi di aumento progressivo della remunerazione dello Stato, purché venga assicurato lo stesso effetto di incentivazione e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.

Gli Stati membri possono prevedere una formula di fissazione dei prezzi che comprende clausole aggiuntive di aumento progressivo o di rimborso.

 

4.7 Governance e prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

Per evitare che gli interventi di ricapitalizzazione determinino indebite distorsioni della concorrenza tra Stati, sono previsti i seguenti vincoli:

  • i beneficiari dovranno astenersi dal porre in atto strategie di espansione commerciale aggressive finanziate dagli aiuti di Stato e dall’assunzione di rischi eccessivi;
  • per ricapitalizzazioni superiori a 250 milioni di euro a favore di imprese che dispongono di un notevole potere di mercato su almeno uno dei mercati rilevanti in cui operano, lo Stato membro deve proporre misure supplementari per preservare una concorrenza effettiva su questi mercati;
  • la misura di ricapitalizzazione non può essere pubblicizzata dai beneficiari per finalità commerciali;
  • le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, fino a quando non sia stato riscattato almeno il 75 per cento delle misure di ricapitalizzazione, non possono acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento in imprese concorrenti o in altri operatori dello stesso ramo di attività, comprese le operazioni a monte e a valle[26];
  • gli aiuti di Stato non possono essere utilizzati per fornire sovvenzioni incrociate a favore della attività economiche di imprese integrate che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019. Per garantire che queste attività non beneficino dell’intervento di ricapitalizzazione, le imprese integrate devono assicurare una chiara separazione dei conti;
  • fino a quando le misure di ricapitalizzazione non vengono interamente riscattate, i beneficiari non possono distribuire dividendi o pagare cedole non obbligatorie, né riacquistare azioni se non in relazione allo Stato;
  • fino a quando non viene riscattato almeno il 75 per cento delle misure di ricapitalizzazione, sono stabiliti limiti alla remunerazione della dirigenza dell’impresa[27]. Per coloro che entrano a far parte della compagine dirigenziale al momento della ricapitalizzazione o successivamente, la remunerazione non può superare quella fissa dei membri della dirigenza con lo stesso livello di responsabilità al 31 dicembre 2019. E’ fatto divieto di corrispondere bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione.

 

4.8 Strategia di uscita dello Stato

Le imprese diverse dalle PMI che abbiano beneficiato di una misura di ricapitalizzazione superiore al 25 per cento del capitale proprio devono dimostrare alla Commissione di avere una strategia credibile di uscita dello Stato dalla sua partecipazione, a meno che l’intervento pubblico non venga ridotto al di sotto del 25 per cento del capitale proprio dell’impresa entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto.

La strategia di uscita deve indicare: i) il piano del beneficiario per il proseguimento della sua attività e il modo in cui i fondi pubblici ricevuti saranno utilizzati; ii) il calendario dei pagamenti della remunerazione e del riscatto dell’investimento pubblico; iii) le misure che il beneficiario e lo Stato adotteranno per rispettare tale calendario.

L’exit strategy, approvata dallo Stato membro, deve essere portata a conoscenza della Commissione entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto.

Entro 12 mesi dalla presentazione del calendario di rimborso, e successivamente ogni 12 mesi, i beneficiari delle misure di ricapitalizzazione devono riferire allo Stato sui progressi compiuti nell’attuazione del calendario di rimborso e l’osservanza delle condizioni di cui alla sezione 3.11.6 per la governance e la prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza.

Inoltre, fino a quando le misure di ricapitalizzazione non siano state interamente riscattate, le imprese beneficiarie diverse dalle PMI sono anche tenute a pubblicare informazioni sull’utilizzo dell’aiuto ricevuto, entro 12 mesi dalla data di concessione dell’aiuto e, successivamente, ogni 12 mesi. Nello specifico, si richiede alle grandi imprese di indicare le modalità attraverso le quali l’utilizzo dell’aiuto sostiene la loro attività in linea con gli obiettivi dell’UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione digitale e verde.

Allo Stato membro si impone, invece, l’obbligo di riferire annualmente alla Commissione in merito all’attuazione del calendario di rimborso e al rispetto delle condizioni stabilite nella sezione 3.11.6. Ove il beneficiario abbia ricevuto una ricapitalizzazione superiore a 250 milioni di euro, la relazione dello Stato deve includere anche informazioni sul rispetto del punto 54 del Quadro temporaneo, in base al quale l’importo della ricapitalizzazione non deve andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario al 31 dicembre 2019.

Qualora 6 anni dopo la ricapitalizzazione l’intervento pubblico non sia stato ridotto al di sotto del 15 per cento del capitale proprio del beneficiario, è richiesta la presentazione alla Commissione, per l’approvazione, di un piano di ristrutturazione dell’impresa, tenendo conto degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione[28]. La Commissione dovrà valutare se le azioni previste nel piano di ristrutturazione siano idonee a garantire la redditività dell’impresa e ad assicurare l’uscita dello Stato senza distorcere gli scambi commerciali in misura contraria all’interesse comune[29].

La disciplina sulle misure di ricapitalizzazione è applicabile sino alla fine di giugno 2021, dato che i problemi di solvibilità delle imprese potrebbero manifestarsi nel lungo periodo, con il protrarsi della crisi pandemica.

 

4.9 Aiuti tramite strumenti di debito

La Comunicazione in commento ha altresì integrato la sezione 3.3 (aiuti attraverso strumenti di debito), precisando che le condizioni ivi previste per assicurare la compatibilità degli aiuti in forma di prestiti a condizioni agevolate si applicano anche agli aiuti tramite debito subordinato.

In particolare, la Commissione ha stabilito, al punto 27-bis, che gli strumenti di debito, subordinato ai creditori originari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, possono essere concessi a tassi di interesse agevolato, pari almeno al tasso base e ai margini per il rischio di credito di cui alla tabella del punto 27, lett. a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI.

Se l’importo del debito subordinato supera entrambi i massimali seguenti, la compatibilità dello strumento con il mercato interno è determinata a norma della sezione 3.11:

  • due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI;
  • l’8,4 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.

 

4.10 Obblighi di trasparenza

Con la Comunicazione dell’8 maggio la Commissione ha deciso altresì di apportare alcune modifiche agli obblighi di trasparenza, stabilendo che, ad eccezione degli aiuti di cui alle sezioni 3.9 (differimento di imposte e contributi previdenziali), 3.10 (pagamento dei salari dei dipendenti) e 3.11 (misure di ricapitalizzazione), gli Stati membri hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto superiore a 100.000 euro concesso sul sito web relativo agli aiuti di Stato oppure sulla banca dati on line della Commissione. La pubblicazione deve avvenire entro 12 mesi dal momento della concessione dell’aiuto.

Gli Stati membri devono inoltre pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11, entro tre mesi dal momento della ricapitalizzazione, includendo il valore nominale della ricapitalizzazione per ciascun beneficiario.

 

5. La Comunicazione del 29 giugno 2020

Con la Comunicazione del 29 giugno[30], la Commissione ha apportato la terza modifica al Quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di potenziare il sostegno alle start up, alle microimprese e alle piccole imprese[31] che, in questa fase di emergenza, incontrano rilevanti difficoltà ad accedere ai finanziamenti sul mercato rispetto alle medie e grandi imprese. In particolare, viene previsto che possono beneficiare degli aiuti di Stato di cui alle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.11 anche le microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, a patto che:

  • non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza;
  • non abbiano beneficiato di aiuti per il salvataggio ancora non rimborsati;
  • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione laddove l’impresa sia ancora oggetto di un piano di ristrutturazione.

In considerazione delle dimensioni limitate di tali imprese e della loro modesta operatività transfrontaliera, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato a favore di questa categoria di imprese abbiano un minore impatto distorsivo sul mercato interno rispetto alle misure di sostegno concesse alle imprese di maggiori dimensioni.

Con la terza modifica al Quadro temporaneo sono state introdotte nella sezione 3.11 disposizioni finalizzate a incoraggiare la partecipazione di investitori privati agli interventi di ricapitalizzazione, insieme allo Stato, attenuando così i rischi di distorsioni della concorrenza.

In base al nuovo punto 78-bis, se lo Stato era già azionista della società prima del conferimento del capitale e apporta nuove risorse alle stesse condizioni degli investitori privati e secondo una proporzione corrispondente (o inferiore) alla sua precedente partecipazione azionaria, qualora l’interessenza dell’azionista privato sia significativa e il nuovo conferimento di capitale pubblico si configuri come un aiuto di Stato:

  • non è necessario imporre condizioni specifiche per quanto riguarda l’uscita dello Stato;
  • non si applicano i meccanismi di incremento progressivo della remunerazione dello Stato;
  • il divieto di procedere ad acquisizioni e il massimale della remunerazione della dirigenza si applicano per un periodo massimo di 3 anni;
  • per i detentori di nuove azioni non si applica il divieto di distribuzione dei dividendi;
  • per le azioni esistenti, il divieto di distribuzione dei dividendi non si applica a condizione che la partecipazione complessiva dei titolari di tali azioni esistenti sia diluita fino a rappresentare meno del 10 per cento del capitale dell’impresa. In caso contrario, il divieto di distribuzione dei dividendi trova applicazione nei confronti degli azionisti esistenti per un periodo di 3 anni. In ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato detenuti dallo Stato viene pagata prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in un determinato anno;
  • i requisiti sulla strategia di uscita dello Stato (sezione 3.11.7) non si applicano, fatta eccezione per gli obblighi di informazione da parte delle grandi imprese sull’uso dell’aiuto ricevuto di cui al punto 83, che si applicano per 3 anni.

Il nuovo punto 78-ter riguarda, invece, lo scenario in cui lo Stato conferisce capitale in un’impresa di cui non era azionista. Se il conferimento di capitale avviene alle stesse condizioni degli investitori privati, la partecipazione privata è significativa e il nuovo conferimento di capitale da parte dello Stato si configura come un aiuto di Stato valgono le seguenti condizioni:

  • il divieto di distribuzione dei dividendi non si applica per tutti i detentori di nuove azioni;
  • per le azioni esistenti, il divieto di distribuzione dei dividendi non si applica a condizione che la loro partecipazione complessiva sia diluita fino a rappresentare meno del 10 per cento del capitale dell’impresa. In ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato detenuti dallo Stato deve essere pagata prima del versamento di eventuali dividendi agli azionisti in un determinato anno.

Rileva, inoltre, l’introduzione nel Quadro temporaneo del punto 16-ter, il quale stabilisce che gli aiuti concessi ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettere b) o c) del TFUE non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno dello Spazio economico europeo verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto.

Per completezza, si soggiunge che il 2 luglio 2020 la Commissione ha prorogato la validità di alcuni provvedimenti la cui scadenza era prevista per la fine dell’anno. E’ stata in particolare prorogata, sino alla fine del 2021, la validità dei seguenti provvedimenti:

  • orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale[32];
  • orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio[33];
  • orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020[34];
  • Comunicazione della Commissione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo[35];
  • Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine[36].

Viene inoltre prorogata di 3 anni, fino al 2023, la validità del Regolamento generale di esenzione per categoria, del Regolamento de minimis e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà[37].

 

La Comunicazione del 13 ottobre 2020

Con la Comunicazione del 13 ottobre[38], la Commissione ha adottato la quarta modifica del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato. In particolare, è stata prevista la proroga al 30 giugno 2021 delle disposizioni del Quadro, con l’eccezione di quelle sulle misure di ricapitalizzazione (sezione 3.11) che sono prorogate fino al 30 settembre 2021, nonché introdotta la sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti), per consentire agli Stati membri di contribuire ai costi fissi non coperti dagli utili delle imprese che, per effetto della pandemia, sono state costrette a sospendere o ridurre l’attività commerciale. Affinché tali aiuti siano considerati compatibili, l’impresa deve aver subito, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e l’aiuto complessivo non superi i 3 milioni di euro per impresa.

Un’altra importante novità introdotta dalla Comunicazione in commento riguarda la disciplina sull’uscita dello Stato dalle imprese di cui era azionista prima della ricapitalizzazione. A tal riguardo, la modifica permette allo Stato di uscire dal capitale di dette imprese mediante una valutazione effettuata da un soggetto indipendente, ripristinando la sua partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia per preservare un’effettiva concorrenza nel mercato unico (cfr. punti 64.bis e 64-ter).

 

6. La Comunicazione del 28 gennaio 2021

Con la Comunicazione in epigrafe[39], è stata adottata la quinta modifica del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della crisi epidemiologica. Più in dettaglio, la Commissione ha deciso di:

  • prorogare le misure di aiuto fino al 31 dicembre 2021;
  • innalzare i massimali degli aiuti di cui alle sezioni 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti).

Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato sono stati stabiliti i seguenti nuovi massimali: da 800.000 a 1,8 milioni di euro per impresa; da 100.000 a 225.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli; da 120.000 a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura[40]. Viene confermato che gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con aiuti de minimis fino a 200.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, a patto che siano rispettati i requisiti stabiliti dal Regolamento 1407/2013.

Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia che, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, si stabilisce che lo Stato possa contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo massimo pari a 10 milioni di euro per impresa.

In base all’attuale versione della sezione 3.12 (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti), la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lett. b), del TFUE le misure in questione qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • l’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 e in una parte di tale periodo (c.d. “periodo ammissibile”);
  • l’aiuto è concesso nell’ambito di un regime a favore di imprese che, nel periodo ammissibile, subiscono un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019;
  • per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti durante lo stesso periodo né dagli utili (ossia entrate meno costi variabili) né da altre fonti (ad esempio, assicurazioni);
  • l’intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti o il 90 per cento nel caso di microimprese e piccole imprese;
  • ai fini di questa disposizione, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti possono essere concessi sulla base delle perdite previste, ma l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l’importo finale dell’aiuto sono recuperati, per evitare sovra-compensazioni;
  • l’importo complessivo dell’aiuto non può essere in ogni caso superiore a 10 milioni di euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (anticipi rimborsabili, garanzie, ecc.), a condizione che il valore nominale totali di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di euro per impresa;
  • gli aiuti nell’ambito della sezione 3.12 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
  • l’aiuto non può essere concesso a imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, a meno che non si tratti di microimprese o piccole imprese (purché non soggette a procedure concorsuali).

Inoltre, al fine di incentivare la scelta di forme di aiuto rimborsabili, la Commissione ha introdotto il punto 23-ter, il quale consente ai paesi membri che hanno concesso aiuti in forme rimborsabili nell’ambito del Quadro temporaneo (anticipi rimborsabili, garanzie e prestiti) di convertirli in altre tipologie di aiuto, come le sovvenzioni, purché siano rispettate le condizioni previste dalla sezione 3.1 del Quadro stesso[41].

Anche la sezione 3.2 del Quadro temporaneo sugli aiuti in forma di garanzie è stata oggetto di modifica. Viene ora prevista, al punto 25-bis, la possibilità per i paesi membri di concedere aiuti sotto forma di garanzia su strumenti di debito di nuova emissione subordinati ai creditori ordinari di primo grado in caso di procedure di insolvenza.

Per tale tipologia di strumenti, i premi di garanzia devono essere almeno pari ai premi indicati nella tabella del punto 25, lett. a), del Quadro temporaneo per le garanzie sui prestiti (sezione 3.2), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. L’importo del debito subordinato garantito non deve superare i massimali di cui al punto 27-bis per gli aiuti in forma di tassi di interesse agevolati (sezione 3.3):

  • i due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI;
  • l’8,4 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.

Con l’occasione, la Commissione ha precisato che le garanzie pubbliche su prestiti di cui alla sezione 3.2 comprendono anche le garanzie su determinati prodotti di factoring.

Infine, in considerazione della persistente carenza di sufficiente capacità privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi “con rischi assicurabili sul mercato”[42], rendendo così disponibile l’assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine.

 

7. Le decisioni della Commissione europea

Nel periodo compreso tra l’inizio della pandemia e la fine di marzo 2021 la Commissione europea ha adottato oltre 730 decisioni con cui ha approvato regimi di aiuto o aiuti individuali notificati dagli Stati membri, per un valore complessivo pari a 3.030 miliardi di euro. Di queste decisioni, oltre un terzo concernono modifiche di misure già notificate.

Inoltre, la quasi totalità delle decisioni adottate riguarda misure volte a porre rimedio al grave turbamento dell’economia ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lett. b), del TFUE. Le decisioni per la compensazione dei danni derivati direttamente dalla pandemia, adottate ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, rappresentano invece l’8 per cento del totale.

L’Italia è il paese con il maggior numero di misure di aiuto notificate e approvate dalla Commissione (oltre 40), mente Spagna e Finlandia sono quelli con il minor numero (10 misure ciascuna).

 

Riferimenti bibliografici

Assonime, Il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid 19, Circolare n. 5 del 10 aprile 2020

Assonime, Le integrazioni del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato: ricapitalizzazioni, debito subordinato, piccole imprese in difficoltà, Circolare n. 21 del 5 agosto 2020

Assonime, Il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per il 2021 e le scelte in Italia alla luce del decreto Sostegni, Circolare n. 10 del 1° aprile 2021

Camera dei deputati, Gli aiuti di Stato nell’epidemia da Covid 19: il quadro europeo, 29 aprile 2021

Mazzocchi F., Aiuti di Stato: la proroga del Quadro temporaneo per le misure a sostegno dell’economia, in www.dirittobancario.it, 11 febbraio 2021

Mezzacapo S., Lo speciale regime giuridico temporaneo UE applicabile agli aiuti di Stato in risposta all’emergenza economico-sanitaria causata dalla pandemia di Covid 19, in Diritto e Conti, n. 272020

Pignatale G., Gli aiuti di Stato nel Covid 19: il quadro europeo, in www.studiocataldi.it, 2 marzo 2021

 

Note:

[1] Cfr. Comunicazione su come assicurare una “Risposta economica coordinata all’emergenza Covid-19” (COM (2020) 1863 final).

[2]La flessibilità del quadro di riferimento in materia di aiuti di Stato è stata accompagnata dalla proposta della Commissione di attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita (general escape clause), che consente, in via temporanea, agli Stati membri di deviare dal percorso di rientro verso l’obiettivo di bilancio di medio termine.

[3]Di queste misure, alcune non costituiscono aiuti di Stato e possono quindi essere adottate dagli Stati membri senza il coinvolgimento della Commissione (ad esempio, le integrazioni salariali e la sospensione dei pagamenti delle imposte sulle società), altre possono essere adottate senza notifica preventiva alla Commissione poiché beneficiano del trattamento de minimis o soddisfano le condizioni di compatibilità definite dal Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, altre ancora che, prima di essere attuate dagli Stati membri, devono essere notificate alla Commissione per la conseguente valutazione della loro compatibilità con il mercato interno.

[4] La Commissione ricorda che per essere qualificato come “eccezionale” un evento deve essere: i) imprevedibile o difficile da prevedere; ii) di notevole portata/impatto economico; e iii) straordinario, cioè differire dalle condizioni in cui il mercato normalmente opera.

[5] Anche in questo caso, la Commissione ricorda che l’applicazione dell’art. 107, paragrafo 3, lett. b) costituisce una disposizione eccezionale, cosicché quando gli Stati notificano misure di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo devono dimostrare che dette misure sono “necessarie, adeguate e proporzionali” rispetto al turbamento dell’economia e che sono rispettate tutte le condizioni previste dalla Commissione.

[6] Il titolo della sezione 3.1 è stato successivamente modificato in “Aiuti di importo limitato”.

[7] Per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, si applicano condizioni specifiche, indicate nel paragrafo 23 della Commissione del 19 marzo 2020 (come modificato dalla Comunicazione del 3.4.2021) e soglie più basse.

[8] Il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario o il 25 per cento del fatturato totale nel 2019 o, con una giustificazione adeguata e in base a una autodichiarazione, il fabbisogno di liquidità al momento della concessione per 18 mesi per le PMI e 12 mesi per le grandi imprese.

[9] IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione.

[10] Il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario o il 25 per cento del fatturato totale nel 2019 o, con una giustificazione adeguata e in base a una autodichiarazione, il fabbisogno di liquidità al momento della concessione per 18 mesi per le PMI e 12 mesi per le grandi imprese.

[11] Gli Stati membri dell’UE, il Regno Unito e nove paesi dell’OCSE.

[12] Sono escluse dall’obbligo informativo le misure di sostegno di cui alle sezioni 3.9 (differimenti temporanei delle imposte e/o dei contributi previdenziali) e 3.10 (pagamento dei salari dei dipendenti) introdotte dalla Comunicazione del 3 aprile 2020, nonché quelle di cui alla sezione 3.11 (misure di ricapitalizzazione) introdotta dalla Comunicazione dell’8 maggio 2020.

[13] Comunicazione C (2020) 2215 final.

[14] Compresi i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

[15] Il Regolamento (UE) 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Si rammenta che per gli aiuti coperti dal regolamento non vi è obbligo di notifica preventiva, ma gli Stati membri sono tenuti a vincoli di trasparenza, al fine di consentire il controllo ex post della compatibilità con il regolamento.

[16] Il Regolamento (UE) 1407/2013 stabilisce che le misure di sostegno di ammontare non superiore a 200.000 euro su un orizzonte di tre anni non costituiscono aiuto di Stato.

[17] Cfr. Comunicazione C (2020) 3156 final.

[18] La situazione di difficoltà può essere dimostrata attraverso il deterioramento del rapporto tra debito e patrimonio netto o indicatori analoghi.

[19] L’intervento può essere motivato dall’esigenza, ad esempio, di evitare difficoltà di ordine sociale o l’uscita dal mercato di un’impresa innovativa o di prevenire il rischio di perturbazioni nell’offerta di un servizio importante.

[20] In particolare, si richiede che la remunerazione della misura di ricapitalizzazione venga remunerata progressivamente fino a convergere ai prezzi di mercato.

[21] Per le società non quotate in borsa è richiesta la stima del valore di mercato da parte di un esperto indipendente o con altri mezzi proporzionati.

[22] Ad esempio, mediante l’emissione, alla data della ricapitalizzazione, di obbligazioni convertibili che saranno convertite in capitale alla data di attivazione del meccanismo di incremento progressivo della remunerazione.

[23] Qualora l’impresa beneficiaria non sia quotata in borsa, gli Stati membri possono differire di un anno ciascuno dei due aumenti della remunerazione, ossia rispettivamente cinque e sette anni dopo il conferimento di capitale ai sensi del Quadro temporaneo.

[24] Il punto 63 della Comunicazione fornisce indicazioni sul prezzo di riacquisto dell’interessenza.

[25] I punti 66 e 67 della Comunicazione forniscono indicazioni sulle modalità di calcolo della remunerazione minima degli strumenti ibridi di capitale fino alla loro conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale, nonché sul tasso di conversione degli strumenti in capitale proprio.

[26] L’acquisizione di un’interessenza superiore al 10 per cento in operatori a monte e a valle del settore è consentita, in circostanze eccezionali e fatto salvo il controllo delle concentrazioni, solo se l’acquisizione è necessaria per mantenere la redditività del beneficiario e previa autorizzazione della Commissione.

[27] In pratica, la remunerazione di ciascun dirigente non può essere superiore alla parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019.

[28] Cfr. 2014/C 249/01.

[29] Nel caso di imprese non quotate in borsa o di PMI, lo Stato membro può decidere di notificare il piano di ristrutturazione solo qualora l’intervento pubblico non sia sceso al di sotto del 15 per cento del capitale proprio del beneficiario a distanza di sette anni dalla ricapitalizzazione.

[30] Comunicazione C (2020) 4509.

[31] Le microimprese e le piccole imprese sono unità produttive con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni euro di fatturato annuo e/o bilancio annuale.

[32] 2014-2020 (2013/C209/01).

[33] 2014/C 19/04.

[34] 2014/C 200/01.

[35] 2014/C 188/02.

[36] 2012/C 392/01.

[37] 2014/C 249/01.

[38] Comunicazione 2020/C 340 I/01.

[39] Comunicazione C (2021) 564 final.

[40] Tali aiuti possono essere combinati con aiuti de minimis fino a 200.000 euro per impresa (fino a 30.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25.000 euro per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari.

[41] Per fruire di questa possibilità, si richiede agli Stati membri di notificare alla Commissione la conversione prima della scadenza del Quadro temporaneo.

[42] La Comunicazione del 13 ottobre 2020 aveva già previsto la proroga di tale misura fino al 30 giugno 2021.

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